Contributi PAC indebitamente percepiti e danno erariale per dichiarazioni fraudolente (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 136 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra gli estremi della dichiarazione eccessiva intenzionale (art. 60 Reg. CE n. 1122/2009, poi art. 60 Reg. UE n. 1306/2013) e della clausola generale di elusione (art. 30 Reg. CE n. 73/2009 e art. 60 Reg. UE n. 1306/2013) la condotta dell’agricoltore che, per ottenere contributi FEAGA, dichiari la conduzione di terreni demaniali non concessi, in misura eccedente rispetto alla concessione, ovvero sulla base di titoli falsificati o di convenzioni con sottoscrizioni apocrife. In tal caso, sussiste il rapporto di servizio tra il percettore di contributi pubblici e l’amministrazione erogante, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti. L’irrilevanza della disponibilità materiale del fondo, in assenza di un titolo giuridico formalmente riconosciuto, comporta la configurabilità del danno erariale pari all’intero importo dei contributi indebitamente erogati, ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 3, comma 1, legge n. 898/1986.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio un agricoltore per sentirlo condannare al pagamento di euro 152.330,76 in favore dell’AGEA, quale danno erariale derivante dall’indebita percezione di contributi comunitari FEAGA per le campagne 2012-2016. Le indagini della Guardia di Finanza avevano accertato che l’agricoltore aveva presentato domande uniche di pagamento (DUP) dichiarando la conduzione di terreni demaniali in misura eccedente rispetto alle concessioni rilasciate dalla Regione, e che in alcuni casi le concessioni erano state falsificate. Era inoltre emerso che le convenzioni di affitto stipulate con privati recavano sottoscrizioni apocrife, disconosciute dagli apparenti locatori.
Il convenuto, rimasto contumace, aveva eccepito in sede preprocessuale la prescrizione dell’azione ex art. 3 Reg. CE n. 2988/95 e la effettiva coltivazione dei fondi sulla base di accordi orali. La Procura, ritenendo infondate le eccezioni, instaurava il giudizio. L’agricoltore era stato altresì condannato, in sede penale, per i reati di frode in agricoltura e falso.
La Motivazione della Corte
La Sezione, richiamata la costante giurisprudenza contabile sulla sussistenza del rapporto di servizio tra privati percettori di aiuti comunitari e amministrazione erogante, ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. Per le campagne 2012-2014, la disciplina è contenuta nei Reg. CE nn. 73/2009 e 1122/2009; dal 2015 si applicano i Reg. UE nn. 1307/2013, 639/2014 e 641/2014. Il Collegio ha evidenziato che l’accesso ai contributi è subordinato alla titolarità di un titolo giuridico formalmente valido e debitamente documentato, essendo irrilevante la mera disponibilità materiale del fondo.
Quanto alle eccezioni preliminari, la Corte ha dichiarato la contumacia del convenuto, ritualmente citato a mezzo PEC, e ha affermato la propria giurisdizione in ragione del collegamento funzionale tra il privato beneficiario e l’ente erogatore. In merito alla prescrizione, ha implicitamente richiamato il proprio consolidato orientamento per cui il termine quinquennale decorre dalla scoperta del fatto dannoso, interrotto dagli atti dell’amministrazione.
Nel merito, il Collegio ha accertato che l’agricoltore aveva presentato DUP con superfici eccedenti rispetto alle concessioni demaniali per tutte le annualità, superando la soglia di tolleranza dello 0,5% o un ettaro prevista dall’art. 60 Reg. CE n. 1122/2009. Le concessioni per gli anni 2014 e 2015 erano state falsificate e le convenzioni con privati erano apocrife. Per le campagne 2015-2016, la Corte ha rilevato che il meccanismo di calcolo dei titoli PAC si basava sulle dichiarazioni del 2014, sicché gli illeciti di quell’annualità si riverberavano sugli esercizi successivi. Sussistendo la condotta artificiosa e fraudolenta, la Corte ha applicato la clausola di elusione ex art. 60 Reg. UE n. 1306/2013, oltre alle sanzioni civilistiche della decadenza ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000 e della restituzione dell’indebito ex art. 3, comma 1, legge n. 898/1986.
La domanda è stata integralmente accolta, con condanna alla restituzione dell’intero importo percepito, pari a euro 152.330,76, oltre rivalutazione e interessi. Le spese di giustizia seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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