Spese elettorali forfettarie non obbligatorie dopo l’abolizione del finanziamento pubblico (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 181 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indicazione delle spese forfettarie pari al 30 per cento delle spese ammissibili e documentate, prevista dall’art. 11, comma 2, legge 10 dicembre 1993, n. 515, non è obbligatoria nei rendiconti delle formazioni politiche per le elezioni comunali. La ratio legis di tale disposizione rispondeva alla necessità di consentire, in una rendicontazione propedeutica al rimborso pecuniario da parte dell’erario, l’esposizione di costi forfettari di funzionamento del partito non soggetti a documentazione analitica, il cui esborso era considerato presumibile in base a criteri di ragionevolezza fissati ex ante dal legislatore. Tale ratio è venuta meno con l’abolizione del finanziamento pubblico disposta dal d.l. n. 149/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 13/2014. Resta fermo che, ove le spese forfettarie siano esposte in misura superiore al 30 per cento, prive di copertura in entrata o tali da comportare lo sforamento del limite legale di spesa, il Collegio attiva gli approfondimenti istruttori.

Il Fatto

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha esaminato i rendiconti delle dodici formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni per il sindaco e il consiglio comunale del Comune di Collegno dell’8 e 9 giugno 2024. Il limite massimo di spesa, determinato ai sensi dell’art. 13, comma 5, legge n. 96/2012, era pari a euro 40.548,00, corrispondente al numero degli iscritti nelle liste elettorali.

Nove liste hanno presentato dichiarazione negativa, non avendo sostenuto spese né raccolto fondi. Una lista ha rendicontato spese effettive di euro 96,00, maggiorate di euro 28,80 a titolo di quota forfettaria del 30 per cento, a fronte di fonti di finanziamento dichiarate per soli euro 96,00. La discrasia ha indotto il Collegio ad attivare l’istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 11, comma 2, legge n. 515/1993, secondo cui le spese relative ai locali per le sedi elettorali, a viaggi e soggiorni, a telefonia e posta, nonché gli oneri passivi, sono calcolate in misura forfettaria pari al 30 per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate. La norma va letta nel sistema di contribuzione pubblica entro cui è nata.

La legge n. 515/1993 aveva sostituito il precedente sistema di ripartizione di fondi previsto dalla legge n. 195/1974, ispirandosi al rimborso delle spese effettivamente sostenute e a un quid pluris destinato a esigenze di funzionamento del partito. In tale cornice la forfettizzazione consentiva di esporre costi non analiticamente documentati, la cui sussistenza era ritenuta ragionevolmente probabile. Con l’abolizione del finanziamento pubblico tale funzione è cessata, così come è venuto meno l’apparato sanzionatorio che sospendeva il rimborso elettorale.

Il Collegio ritiene pertanto che l’indicazione delle spese forfettarie non sia obbligatoria, salvo che la sua esposizione comporti lo sforamento del limite complessivo di spesa. La conclusione è rafforzata dalla natura della consultazione: nelle elezioni comunali gli oneri per sedi, viaggi, telefonia e posta assumono in concreto rilevanza minore. Non si giustifica alcun rilievo quando le spese forfettarie sono indicate in misura pari a zero o entro il 30 per cento.

Sul piano operativo il Collegio conferma la superfluità di documentazione a supporto delle spese forfettarie. La lista che ha esposto la quota forfettaria senza sostenerla ha invece integrato una rappresentazione contabile contraria ai canoni di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, esponendo i responsabili alla sanzione dell’art. 15, comma 15, legge n. 515/1993 per mancata indicazione delle fonti di finanziamento. Le spese complessive ammissibili vengono pertanto rideterminate in euro 96,00. Il Collegio raccomanda alle liste di astenersi dal rendicontare spese forfettarie non effettivamente sostenute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *