Responsabilità contabile dell’ispettore ambientale corrotto e danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 24 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La costituzione di parte civile dell’amministrazione danneggiata nel processo penale instaurato per i medesimi fatti interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale con effetto permanente, ai sensi degli artt. 2943 e 2945, comma 2, cod. civ., per l’intera durata del giudizio penale. Il danno da disservizio ricomprende le retribuzioni corrisposte per l’attività deviata rispetto ai fini istituzionali, in quanto inutiliter datae, nonché i costi del personale impiegato per le esigenze di accertamento non riconducibili all’ordinaria attività dell’ente. Nell’accertare il danno all’immagine, la quantificazione equitativa deve rispettare una doppia proporzionalità, rispetto al fatto e all’entità del danno patrimoniale, in coerenza con il criterio dell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, pur non applicabile ratione temporis. La transazione conclusa dall’amministrazione con il dipendente non dispiega effetti impeditivi o limitativi dell’azione erariale, riguardando diritti indisponibili; le somme già risarcite vanno scomputate nei limiti del danno risarcibile.

Il Fatto

La Procura regionale ha evocato in giudizio un operatore professionale con funzioni di ispettore ambientale, all’esito della segnalazione dell’ARPAE Emilia-Romagna. Il dipendente era stato condannato in sede penale per induzione indebita e corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, con condanna risarcitoria in favore della parte civile.

L’attore pubblico ha contestato tre voci di danno: le retribuzioni percepite nel periodo delle condotte illecite, il pregiudizio da minore utilità della funzione esercitata e il danno all’immagine. Il convenuto ha eccepito la prescrizione, sostenendo che l’amministrazione disponesse degli elementi essenziali del danno fin dal 2008, ha negato l’operatività dell’art. 651 cod. proc. pen. e ha invocato l’accordo transattivo sottoscritto con l’Agenzia come causa estintiva della pretesa.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha respinto l’eccezione di prescrizione. La costituzione di parte civile dell’ente danneggiato, avvenuta anteriormente all’udienza preliminare, produce effetto interruttivo permanente per tutta la durata del processo penale, non essendovi soluzione di continuità tra la pretesa fatta valere in sede penale e quella azionata dal procuratore contabile. L’omogeneità dei fatti contestati nei due giudizi esclude che l’azione erariale possa ritenersi prescritta.

Nel merito, la Corte ha richiamato la pronuncia penale di legittimità che ha confermato la condanna, evidenziando le modalità induttive della condotta, caratterizzata dalla prospettazione di violazioni ambientali e sanzioni per evitarle dietro elargizione di denaro e utilità. Ricorrono gli elementi oggettivo e soggettivo della responsabilità amministrativa.

Quanto alle voci di danno, la Sezione ha ricondotto la prima e la seconda all’ampio genus del danno da disservizio, che si configura quando l’azione pubblica non raggiunge le utilità attese dall’impiego delle risorse. Le retribuzioni riferibili all’attività deviata sono inutiliter datae; i costi sostenuti per gli accertamenti esulano dall’ordinaria attività di auditing interno e integrano pregiudizio risarcibile. Il danno all’immagine postula, oltre al giudicato penale, gli elementi oggettivo, soggettivo e sociale, desumibile dalla gravità dei fatti, dalla reiterazione, dalla qualifica rivestita e dalla diffusione mediatica.

Sulla quantificazione, la Corte ha escluso l’applicazione ratione temporis dell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, assumendolo come tertium comparationis e applicando l’art. 1226 cod. civ.. Ha ritenuto congrua la somma di € 50.000,00, rispettando il criterio della doppia proporzionalità ed escludendo ipotesi di overcompensation.

L’accordo transattivo con l’Agenzia non incide sull’azione erariale, vertendo su diritti indisponibili e azionabili solo dal procuratore contabile. La somma già versata a titolo risarcitorio è stata detratta entro il limite del danno risarcibile, evitando duplicazioni. Il convenuto è stato condannato al pagamento della complessiva somma di € 44.015,15, oltre interessi legali, con spese a carico del soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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