Controllo sulla gestione finanziaria dell’AdSP del Mar Tirreno settentrionale (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 168 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici non economici, il rendiconto deve essere redatto secondo il criterio di imputazione agli esercizi delle sole obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, ai sensi degli artt. 26 e 31 del d.p.r. n. 97 del 2003. L’iscrizione in competenza di finanziamenti per l’intero ammontare, in assenza di una obbligazione perfezionata, genera residui impropri che alterano la rappresentazione dei risultati di gestione e la composizione dell’avanzo di amministrazione. La Corte riafferma il principio di competenza finanziaria e la necessità di una rappresentazione veritiera del bilancio. Correlativamente, l’ente è tenuto a una tempestiva e diligente attività di riscossione delle entrate, anche a tutela della conservazione del credito.

Il Fatto

La Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha esaminato il rendiconto generale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale per l’esercizio finanziario 2022, trasmesso con le relazioni degli organi amministrativi e del Collegio dei revisori. La gestione chiude in avanzo di competenza, ma con un risultato economico in contrazione e con una mole rilevante di residui attivi e passivi in conto capitale.

Dall’istruttoria emergono criticità sui canoni demaniali non riscossi, su proroghe di concessioni e affidamenti di servizi di interesse generale, sulla programmazione delle scadenze contrattuali e sulla dotazione dei fondi rischi. La Sezione riferisce quindi al Parlamento il risultato del controllo, formulando rilievi e raccomandazioni all’ente e alle amministrazioni vigilanti.

La Motivazione della Corte

Il nucleo del rilievo contabile riguarda il criterio di imputazione delle poste. La Corte ribadisce che gli accertamenti e gli impegni possono essere assunti solo in presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, secondo gli artt. 26 e 31 del d.p.r. n. 97 del 2003. L’iscrizione in competenza dell’intero ammontare dei finanziamenti per le opere infrastrutturali ha prodotto un’ingente formazione di residui attivi e passivi impropri, che falsa la rappresentazione reale dei risultati.

La Sezione censura la prassi contabile di far corrispondere impegni di spesa all’accertamento di entrate a destinazione vincolata quando non sono ancora determinabili la somma, il creditore e la ragione del credito; in tal caso il vincolo configura una prenotazione di impegno che decade a fine esercizio e confluisce nella parte vincolata dell’avanzo. Le somme accertate con vincolo di destinazione andrebbero più correttamente collocate tra i risconti passivi.

Sul piano delle entrate, la Corte sollecita la tempestiva riscossione dei canoni demaniali, per evitare la prescrizione, e richiama l’ente a una più scrupolosa e anticipata programmazione dei fabbisogni e delle scadenze, funzionale a procedure e rapporti contrattuali più efficienti. Rileva inoltre l’incidenza crescente del costo del personale e del sistema premiale, invitando a monitorarne le dinamiche, e l’esigenza di calibrare con criteri più prudenziali la dotazione del fondo rischi ed oneri rispetto al rischio effettivo delle cause civili pendenti.

Quanto alle proroghe delle concessioni provvisorie ex art. 10 del d.p.r. n. 328 del 1952, la Corte raccomanda che l’eventuale affidamento o rinnovo avvenga secondo i principi di evidenza pubblica introdotti dalla legge n. 118 del 2022 e dal regolamento ministeriale n. 202 del 2022. La Sezione dà atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di revisione delle partecipazioni ex artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 e si riserva di monitorare gli equilibri delle società partecipate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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