Spese di esecuzione in danno per ordinanza contingibile: giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 8804 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione comunale per l’esecuzione in danno di un’ordinanza contingibile e urgente rimasta ineseguita dal destinatario appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. La giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, individuato con riguardo alla causa petendi e alla intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio: oggetto del giudizio è l’accertamento del diritto di credito dell’amministrazione al rimborso, non la legittimità del provvedimento amministrativo. L’obbligazione di rimborso trova fondamento nella fattispecie complessa costituita dalla esecutività del provvedimento, dall’inerzia dell’obbligato e dall’esercizio del potere sostitutivo, e afferisce a un rapporto di diritto privato. Resta estranea al thema decidendum la posizione soggettiva incisa dall’ordinanza sindacale, la cui impugnazione spetta al giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società proprietaria di un immobile riceve dal Comune una segnalazione per lo stato di degrado del manufatto, con contestazione della violazione dell’art. 30, commi 1 e 8, d.lgs. n. 285 del 1992. Invitata più volte alla messa in sicurezza e rimasta inottemperante, è destinataria di un’ordinanza contingibile e urgente che intima l’esecuzione dei lavori. Accertata la persistente inottemperanza, il Comune avvia la procedura di esecuzione in danno, esegue le opere e ne chiede il rimborso; di fronte al mancato pagamento notifica un avviso di accertamento esecutivo di entrate patrimoniali.
La società propone opposizione davanti al Tribunale, chiedendo di accertare l’inesistenza e l’illegittimità del credito. Respinta l’istanza cautelare, propone regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ., chiedendo la conferma della giurisdizione del giudice ordinario. Il Comune eccepisce inammissibilità e improcedibilità, sostenendo che i motivi di opposizione attengono ai presupposti dell’ordinanza e quindi al corretto esercizio del potere amministrativo.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite riconoscono anzitutto la legittimazione dell’attrice a proporre il regolamento, in continuità con l’orientamento consolidato secondo cui esso è esperibile anche dall’attore, sussistendo un interesse concreto alla definizione anticipata dei limiti esterni della giurisdizione. Nel caso, i dubbi del ricorrente sono tanto più ragionevoli in quanto è la stessa difesa comunale a prospettare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, la Corte ribadisce che la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, quanto al riparto, non rileva la prospettazione della parte ma il petitum sostanziale, identificato in funzione della causa petendi e della natura della posizione dedotta in giudizio.
L’ordinanza contingibile e urgente resta l’atto prodromico della vicenda e trovava la sua naturale sede di impugnazione davanti al giudice amministrativo; essa, pertanto, non può essere scrutinata in questa sede, quale che fosse il suo fondamento o l’ufficio che l’ha emessa.
Quanto all’avviso di pagamento, esso va inquadrato nelle procedure di recupero delle spese: in caso di inadempimento, la P.A. può procedere all’esecuzione diretta della prestazione fungibile, e sorge in capo al privato l’obbligazione di rimborsare le spese sostenute. Si tratta di una situazione giuridica che, pur derivando da una pregressa attività autoritativa, afferisce ormai a un ambito in cui emergono solo obbligazioni di diritto privato.
La Corte richiama il principio per cui le controversie sulla riscossione delle somme per l’esecuzione in danno spettano al giudice ordinario, senza che sia in discussione il provvedimento amministrativo: si tratta solo di accertare il diritto al rimborso, l’effettività della spesa e la sua non eccedenza rispetto all’obiettivo perseguito. Nel caso, la domanda contesta l’inesistenza del credito e l’invalidità della procedura coattiva, mentre l’ordinanza resta sullo sfondo. È quindi dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Nota della Redazione
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