Spese di giudizio alla parte civile: il rinvio va al giudice civile (Cass. pen. Sez. VI n. 3061 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte civile è legittimata a ricorrere per cassazione avverso il capo della sentenza che statuisce sulla rifusione delle spese in suo favore quando deduca la mancanza assoluta di motivazione della statuizione, per l’omessa indicazione, anche sommaria, dei criteri di determinazione adottati con riferimento ai limiti tariffari previsti dal d.m. n. 55 del 2014. Il giudice che liquida le spese in misura inferiore ai valori medi tabellari, omettendo di considerare una fase del giudizio, deve esplicitare le ragioni della scelta, perché l’art. 12 del d.m. n. 55/2014 impone di tenere conto dei valori medi. L’annullamento che investe il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese o la determinazione della somma liquidata comporta il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., e non al giudice penale che ha pronunciato la decisione impugnata.

Il Fatto

La parte civile, costituitasi nel procedimento a carico dell’imputato, ricorre agli effetti civili avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 20 dicembre 2023. In riforma della decisione di condanna di primo grado, la Corte territoriale aveva assolto l’imputato dal delitto di cui all’art. 393 cod. pen. per la particolare tenuità del fatto, confermando le statuizioni civili e liquidando le spese di giudizio in favore della parte civile ai sensi della Corte cost. n. 173 del 2022.

Il ricorrente censura la statuizione sulle spese: la Corte di appello ha condannato l’imputato alla rifusione in complessivi euro 946, oltre accessori di legge, in misura notevolmente inferiore ai valori medi, indicati in euro 2.836, senza considerare la voce relativa alla fase introduttiva del giudizio di gravame.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione accoglie il ricorso. Il collegio rileva che la Corte territoriale, nel liquidare le spese in misura inferiore ai valori medi tariffari e nel non considerare la fase introduttiva del giudizio di gravame, non ha fornito alcuna motivazione su tali statuizioni. La questione giuridica attiene dunque all’ammissibilità del ricorso della parte civile sul capo delle spese e ai criteri che governano la liquidazione.

Sul primo profilo la Corte richiama il proprio consolidato orientamento: è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso il capo della sentenza relativo alla rifusione delle spese in suo favore quando sia dedotta la mancanza assoluta di motivazione della statuizione, per l’omessa indicazione, anche in modo sommario, dei criteri di determinazione adottati con riferimento ai limiti tariffari previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per le attività difensive svolte (Sez. I n. 7900 del 12/12/2019).

Sul secondo profilo il collegio precisa che il giudice, nel liquidare le voci di spesa sostenute dalla parte civile, non è tenuto ad adottare una motivazione specifica quando si attenga ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 10 marzo 2014, poiché l’art. 12 del medesimo decreto prevede espressamente di tener conto dei valori medi (Sez. II n. 47860 del 14/11/2019). Ne deriva che, fuori da tale ipotesi, la motivazione è necessaria: nella specie, come detto, assente.

La Corte dispone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello. Il principio è esplicitato: quando la cassazione annulla la pronuncia relativamente alla liquidazione delle spese alla parte civile, il rinvio va al giudice penale a quo solo se la statuizione sia del tutto omessa; se invece l’annullamento riguarda il diritto alla liquidazione o la determinazione della somma effettivamente liquidata, il rinvio è al giudice civile, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. (Sez. IV n. 48081 del 16/11/2023; Sez. Un. n. 40288 del 14/07/2011). Allo stesso giudice è rimessa la liquidazione delle spese tra le parti per il grado di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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