Inammissibilità del ricorso per tardività e difetto di specificità (Cass. pen. Sez. 1 n. 16627 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per tardività il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di 45 giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., termine che, in caso di sospensione feriale, decorre dal giorno successivo alla scadenza del periodo di sospensione. È altresì inammissibile il motivo di ricorso che deduca l’omessa risposta del giudice di appello a un motivo di impugnazione che era, a sua volta, inammissibile per difetto di specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., difettando in capo al ricorrente l’interesse a dolersi di un vizio che non avrebbe potuto comunque produrre alcun effetto.

Il Fatto

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 30 maggio 2025, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Chieti, aveva rideterminato la pena per due imputati, condannati per i reati di cui alla legge n. 895/1967. Avverso tale pronuncia entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, per uno di essi, vizi di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e, per l’altro, vizi di legittimità relativi al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

Il ricorrente che contestava la quantificazione della pena lamentava, in particolare, l’omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccessività dell’aumento per la continuazione. L’altro ricorrente deduceva, invece, la mancata verifica dell’attendibilità delle dichiarazioni del coimputato e l’assenza di un contributo causale concreto per il reato di fabbricazione dell’ordigno, nonché la violazione del principio di assorbimento della detenzione nel porto.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato il ricorso del primo imputato, dichiarandolo inammissibile sotto entrambi i profili. Quanto alla dosimetria della pena, il Collegio ha rilevato l’infondatezza della censura, in quanto il giudice di appello aveva integralmente rivisto la pena, collocandola al di sotto della media edittale e motivando specificamente sul perché non ritenesse di applicare il minimo, valorizzando il precedente penale. Il giudizio di comparazione tra circostanze è stato inoltre ritenuto espressione della discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo in caso di motivazione illogica o arbitraria, richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 10713 del 2010 e di Sez. 5, n. 33114 del 2020.

Con riferimento all’aumento per la continuazione, la Corte ha rilevato che l’atto di appello non conteneva una critica articolata alla sentenza di primo grado, limitandosi a una contestazione generica dell’entità dell’aumento. Tale motivo di appello era, pertanto, inammissibile per difetto di specificità, con la conseguente inammissibilità del motivo di ricorso che ne deduceva l’omessa risposta, difettando l’interesse a impugnare. Sul punto, la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui l’inammissibilità del motivo di appello rende privo di interesse il ricorso che deduce la mancata risposta, citando Sez. 3, n. 46588 del 2019.

Quanto al secondo ricorrente, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per tardività. La sentenza di appello, pronunciata il 30 maggio 2025, era stata depositata il 25 agosto 2025, con motivazione riservata in 90 giorni. Il termine di 45 giorni per l’impugnazione, sospeso per il periodo feriale, decorreva dal 1° settembre 2025 e risultava scaduto il 16 ottobre 2025. Il ricorso, presentato l’8 novembre 2025, era stato quindi proposto oltre il termine perentorio, con conseguente formazione del giudicato e trasmissione dell’estratto per l’esecuzione alla Procura.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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