Abuso edilizio e Salva Casa: la nuova volumetria non è tolleranza costruttiva (Cass. pen. Sez. III n. 23915 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopraelevazione di una costruzione realizzata sine titulo e non sanzionata costituisce prosecuzione dell’attività criminosa originaria e integra un nuovo reato, non una tolleranza costruttiva. Le difformità rispetto all’originaria concessione edilizia, coperte solo da pratiche amministrative successive, non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 34-bis d.P.R. n. 380 del 2001, introdotto dalla legge n. 105 del 2024 (c.d. “Salva Casa”), quando la nuova volumetria ecceda il titolo e richieda permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica. In sede di riesame cautelare reale, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., il controllo è limitato alla violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei soli vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o inidoneo a esplicitare l’itinerario logico del giudice.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 26 settembre 2025, confermava il sequestro preventivo di un manufatto di mq 56 realizzato sul terrazzo dell’immobile della ricorrente, disposto dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 30 giugno 2025. Il provvedimento impugnato valorizzava la prosecuzione dell’edificazione abusiva.
La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 34-bis d.P.R. n. 380 del 2001 e il vizio di motivazione: il manufatto sarebbe stato in parte assentito dalla concessione edilizia n. 126 del 1984, dal condono del 2004 e dall’integrazione documentale del 2019, e per la parte residua rientrerebbe nell’edilizia libera come tolleranza costruttiva. Da qui l’assenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Con un secondo motivo lamentava l’omesso esame della documentazione prodotta.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo, relativo all’assenza del fumus del reato, è inconsistente: il Tribunale del riesame ha accertato che il manufatto era stato realizzato in prosecuzione di opere non coperte da condono e ancora abusive e che, dalle foto, emergeva una nuova volumetria bisognosa di permesso a costruire e di autorizzazione paesaggistica.
La decisione è coerente con la giurisprudenza richiamata: la sopraelevazione di una costruzione realizzata sine titulo e non sanzionata è ripresa dell’attività criminosa originaria e integra un nuovo reato; l’ordine di demolizione conseguente alla condanna afferisce all’intero manufatto abusivo, e l’eventuale istanza di condono pendente sulla parte inizialmente edificata non lo rende sanabile (Sez. 3, n. 10054 del 22/01/2025; Cons. Stato, Sez. II, 27/01/2025, n. 590).
Quanto al secondo motivo, il ricorso è generico perché non indica gli elementi idonei a ribaltare la decisione del riesame. La Corte ricorda che il controllo sulle misure cautelari reali è ammesso ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando o in procedendo e i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (Sez. Un. n. 25932 del 26/06/2008; Sez. Un. n. 5876 del 13/02/2004; da ultimo Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023). Non vi rientra l’illogicità manifesta (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017).
L’inammissibilità comporta la condanna della ricorrente alle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso