Opposizione agli atti inammissibile contro ordinanza sul reclamo ex art. 591-ter (Cass. civ. Sez. III n. 17648 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione decide il reclamo avverso gli atti del professionista delegato, ex art. 591-ter c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, non è suscettibile di opposizione formale agli atti esecutivi. Il rimedio esperibile è esclusivamente quello dell’art. 669-terdecies c.p.c. I vizi del subprocedimento liquidatorio, pur riverberandosi di norma sull’aggiudicazione e sul decreto di trasferimento, si denunciano con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il primo atto successivo emesso dal giudice dell’esecuzione, di regola il decreto di trasferimento. Proposta l’opposizione contro l’ordinanza sul reclamo, la stessa è inammissibile, anche se il vizio non è stato rilevato dal giudice di merito.

Il Fatto

Nell’ambito di un’esecuzione immobiliare, all’esperimento di vendita senza incanto il professionista delegato aggiudica i beni a una delle offerenti, escludendo l’altra perché il firmatario dell’offerta non aveva documentato i poteri di firma. La società esclusa propone reclamo al giudice dell’esecuzione, che lo accoglie, revoca l’aggiudicazione e ordina la ripetizione della gara.

Avverso tale ordinanza la società aggiudicataria propone opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Il Tribunale rigetta l’opposizione con sentenza. La società ricorre allora per cassazione con tre motivi, lamentando la violazione degli artt. 591-ter e 571 c.p.c. e dell’art. 157 c.p.c.

La Motivazione della Corte

La Corte non esamina nel merito le doglianze, perché coglie un profilo assorbente: l’opposizione agli atti esecutivi non avrebbe potuto essere proposta. L’ordinanza del giudice dell’esecuzione che definisce il reclamo ex art. 591-ter c.p.c. era, nel testo applicabile ratione temporis, impugnabile solo con il rimedio dell’art. 669-terdecies c.p.c. Il vizio non è stato rilevato dal Tribunale, ma ciò non ne impedisce l’accertamento in sede di legittimità.

Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia sulla stessa vicenda processuale, con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso straordinario proposto avverso l’ordinanza collegiale resa a seguito del provvedimento del giudice dell’esecuzione. Tale ulteriore iniziativa processuale non poteva dunque essere avviata.

La Corte ricostruisce il sistema dei rimedi. I vizi del subprocedimento di vendita delegata riverberano di norma sull’aggiudicazione e sul decreto di trasferimento. Poiché l’aggiudicazione avviene dinanzi al professionista delegato, i cui atti non sono suscettibili di stabilizzazione, quei vizi si denunciano con il rimedio dell’art. 591-ter c.p.c., ma solo per superare le difficoltà incontrate dal delegato nell’espletamento dell’ufficio, non per risolvere con efficacia di giudicato controversie tra le parti o tra gli offerenti.

Per far valere pretesi vizi del subprocedimento occorre l’opposizione ex art. 617 c.p.c., avverso il primo atto successivo emesso dal giudice dell’esecuzione. Tale atto, di regola, è il decreto di trasferimento, ma non necessariamente. Nella specie l’esecuzione si era arenata per la domanda di concordato preventivo della debitrice, con il conseguente automatic stay; ciò non toglie che un provvedimento successivo del giudice dell’esecuzione, idoneo ad essere impugnato, non possa non essere stato emesso. Nessun vulnus al diritto di difesa si configura, dunque, per la ricorrente.

La Corte precisa infine che la disciplina introdotta dalla novella del 2015 opera pienamente nel caso in esame, poiché la vendita dinanzi al delegato si tenne nel 2021, in applicazione dell’art. 23, comma 9, d.l. n. 83/2015, conv. in legge n. 132/2015. Ne discende la radicale inammissibilità dell’opposizione, erroneamente non rilevata dal giudice di merito. La sentenza impugnata è quindi cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non avrebbe potuto essere proposta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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