Correzione d’ufficio dell’errore materiale sull’organo del rinvio (Cass. civ. Sez. V n. 8924 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione può essere corretto anche d’ufficio, su semplice istanza sollecitatoria della parte e senza necessità di un autonomo ricorso per correzione. L’integrazione del contraddittorio è assicurata dalla notifica, a cura della cancelleria, del decreto di fissazione dell’adunanza camerale con facoltà di depositare memorie. La correzione si estende, quale conseguenza necessaria, all’indicazione del giudice di rinvio: se il provvedimento impugnato è stato emesso dal giudice di primo grado, il rinvio non può essere disposto davanti al giudice di secondo grado. Sul procedimento di correzione non si provvede sulle spese.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto la correzione dell’ordinanza n. 29226/2023 della Corte di cassazione, deducendo due errori. Il primo riguarda l’indicazione dell’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, individuata nella Commissione tributaria regionale del Lazio invece che nella Commissione tributaria provinciale di Roma. Il secondo riguarda il giudice di rinvio, indicato nella Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio anziché in quella di primo grado di Roma.

Il giudizio originario trae origine dall’impugnazione della sentenza n. 11873/2021 della Commissione tributaria provinciale di Roma, depositata il 02.11.2021 e non notificata.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto un profilo di ordine procedurale: non risulta presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un’istanza volta a sollecitare il potere della Corte di emendare d’ufficio gli errori materiali. La Corte dà comunque seguito all’istanza, esercitando il potere officioso che la parte ha inteso attivare.

Quanto al contraddittorio, la Corte afferma che la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria, del decreto di fissazione dell’adunanza camerale con facoltà di depositare memorie è sufficiente all’integrazione del contraddittorio. Nella specie, a seguito dell’istanza, risulta fissata l’udienza camerale, comunicata alle parti in data 7 dicembre 2023.

Nel merito l’istanza è fondata. Per mero errore materiale è stata indicata la Commissione tributaria regionale del Lazio, e non la Commissione tributaria provinciale di Roma, quale giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Di conseguenza è stata indicata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, e non quella di primo grado, quale giudice davanti al quale riassumere il giudizio di rinvio.

Il collegamento tra i due errori è dichiarato espressamente: l’erronea individuazione del giudice che ha emesso il provvedimento si riflette necessariamente sull’individuazione del giudice di rinvio. La Corte dispone pertanto la correzione del dedotto errore materiale nei termini del dispositivo.

Quanto alle spese, nulla è disposto, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale, con richiamo a Cass. n. 14/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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