Spese dei gruppi consiliari e dolo del capogruppo nella responsabilità erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 40 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il capogruppo di un gruppo consiliare regionale risponde a titolo di dolo del danno erariale cagionato dal conferimento di incarichi di consulenza privi di qualsiasi inerenza con le finalità istituzionali del gruppo, quando abbia piena consapevolezza dell’inidoneità delle prestazioni e dell’inutile esborso per l’ente. Integra parimenti responsabilità, quanto meno a titolo di colpa grave, il pagamento anticipato di canoni di locazione relativi a un immobile ad uso del gruppo, disposto per obbligazioni non ancora scadute, con successiva dispersione delle somme trattenute dal locatore a titolo di penale non pattuita. È invece esclusa la responsabilità per il mancato incasso di un assegno circolare di chiusura del conto del gruppo quando l’ostacolo all’incasso derivi da condotta di terzi e non sia riconducibile alla condotta del capogruppo. In tema di azione di responsabilità, la legittimazione attiva del pubblico ministero contabile non viene meno per il solo richiamo, negli atti introduttivi, alla deliberazione della Sezione regionale di controllo.

Il Fatto

Il pubblico ministero contabile ha convenuto in giudizio l’ex capogruppo di un gruppo consiliare regionale, chiedendo la condanna al pagamento di circa 14.594,10 euro in favore della Regione a titolo di risarcimento del danno. Le spese contestate attenevano a quattro voci: incarichi di prestazione occasionale per lo studio di proposte di legge, acquisto di arredi mobili, canoni di locazione di un immobile adibito a sede del gruppo, mancato riversamento del saldo di chiusura di un conto corrente intestato al gruppo.

La notizia di danno era stata trasmessa da un legale incaricato dalla capogruppo succeduta, sulla base di un rapporto della Guardia di Finanza redatto nel contesto di un procedimento penale. La vicenda traeva origine da una deliberazione della Sezione regionale di controllo, che aveva contestato l’irregolarità del rendiconto del gruppo per l’esercizio 2020, non ammettendo a discarico le spese poi oggetto di causa. Il convenuto ha eccepito l’inammissibilità della citazione per difetto di legittimazione attiva del requirente e ha chiesto, nel merito, il rigetto integrale della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Il richiamo, contenuto nella citazione, alla deliberazione della Sezione di controllo non muta la natura dell’azione: l’impianto motivazionale è incentrato sul rapporto di servizio, sull’elemento psicologico e sulla condotta, con richiesta di accertamento della responsabilità personale del convenuto ex art. 1, l. n. 20/1994. La Procura agisce quindi in via esclusiva per l’accertamento del danno erariale, e non per l’adempimento dell’obbligo restitutorio connesso alla delibera di controllo.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha escluso qualsiasi equivalenza tra il dolo rilevante in sede penale e quello valutato in sede contabile. Il testo richiama l’autonomia dei due giudizi, sostenuta da costanti precedenti delle Sezioni Riunite e dalla giurisprudenza amministrativa e civile. Non risulta applicabile, in ogni caso, lo scudo erariale di cui all’art. 21, d.l. n. 76/2020, entrato in vigore dopo le condotte contestate.

Sugli incarichi di consulenza, la Corte ha rilevato che gli incaricati erano privi di titoli formativi o esperienze coerenti con lo studio normativo, ed erano legati al convenuto da rapporti di parentela o di servizio. Nessuno ha saputo riferire informazioni chiare sul lavoro svolto, sulle fonti consultate o sugli esiti. La provenienza degli incarichi e l’inutilità delle prestazioni hanno fondato la condanna per la somma di 9.812,50 euro, a titolo di dolo, essendo il convenuto pienamente consapevole dell’inidoneità delle prestazioni.

In materia di canoni di locazione, il Collegio ha accertato che il pagamento anticipato del trimestre maggio-luglio è avvenuto per obbligazioni non ancora scadute e in contrasto con le previsioni contrattuali. Il recesso è stato comunicato tre giorni dopo i bonifici, e il locatore ha trattenuto le somme a titolo di penale non pattuita. La domanda è stata accolta per 549,50 euro, a titolo di colpa grave, mentre è stata respinta per il canone di aprile, essendo l’obbligazione già scaduta al momento del pagamento.

Sull’acquisto degli arredi, la Corte ha ritenuto la spesa non rispondente alle condizioni medie di mercato, anche in base alla perizia prodotta dal convenuto stesso. L’importo di condanna è stato commisurato in 2.026,00 euro, riconoscendo un’utilità ritratta dall’ente stimata in 2.000,00 euro per l’acquisizione del mobilio al proprio patrimonio. È stata invece respinta la domanda sul mancato incasso dell’assegno circolare di chiusura del conto, essendo l’ostacolo derivato dalla girata apposta da terzi su titolo non trasferibile, circostanza non attribuibile alla condotta del convenuto. Il totale di condanna è stato quindi fissato in 12.388,00 euro, oltre rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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