Spese di rappresentanza ed economali: criteri di legittimità nel giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 341 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto le spese di rappresentanza degli enti locali sono legittime solo se finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio esterno dell’ente, congrue e sobrie, preventivamente predeterminate con criteri generali, documentate e correlate a un risultato istituzionale perseguito. In assenza di un regolamento sulle spese di rappresentanza, adottato ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 138/2011, la sola provenienza della spesa dal gabinetto del sindaco non ne determina la riconducibilità alla categoria. Le spese voluttuarie a carattere conviviale o relative a lutti di familiari di amministratori gravano su fondi privati; l’agente contabile che non si rifiuti di pagarle risponde della relativa somma a titolo di colpa grave.

Il Fatto

Nel giudizio di conto promosso sul conto giudiziale di un comune siciliano, depositato nell’aprile 2021, il magistrato istruttore ha segnalato la irregolarità di una serie di spese economali per complessivi euro 2.062,37, oltre interessi. Gli esborsi contestati erano stati effettuati in difformità dal regolamento comunale per il servizio di economato e riguardavano, tra l’altro, corone e ceste floreali per funerali, doni alla Real Maestranza, addobbi per la festa patronale, catering per gli auguri natalizi e piccole spese di ospitalità.

Il magistrato relatore ha chiesto la condanna dell’agente contabile al versamento della somma in favore del comune. Il Pubblico Ministero ha aderito, ritenendo le criticità provate e corroborate dalla giurisprudenza contabile. La convenuta ha contestato la qualificazione delle spese, deducendo la loro conformità al regolamento e l’assenza di colpa grave, invocando in subordine il discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina applicabile ratione temporis. Essendo il conto depositato il 19 aprile 2021, trovano integrale applicazione le previsioni del Codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. n. 174/2016, la cui Parte III si applica ai conti giudiziali da presentare dalla data di entrata in vigore del Codice, già prima della novella recata dal d.lgs. n. 114/2019.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la nozione di spesa di rappresentanza elaborata dalla giurisprudenza contabile, in assenza di una definizione normativa generale per gli enti locali. Tali spese presuppongono l’esigenza dell’ente di proiettarsi all’esterno e di intrattenere relazioni con soggetti qualificati estranei, in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse devono rispondere a criteri di sobrietà, congruità, predeterminazione di obiettivi e criteri, documentazione analitica delle finalità perseguite e del rapporto con il destinatario. La Corte richiama sul punto le proprie pronunce Sez. giur. Sicilia n. 683/2020, Sez. giur. Calabria n. 63/2017 e, più recentemente, la sentenza di questa Sezione n. 190 del 2024.

Quanto alle spese floreali per lutti, il Collegio distingue: la corona deposta per il lutto cittadino e quella per il decesso di un giornalista locale possono rivestire i requisiti della rappresentanza. Le ceste per il decesso di parenti di amministratori, invece, non possono giustificare manifestazioni di cordoglio a carico delle finanze comunali e devono gravare su fondi privati. La giurisprudenza contabile sul punto è univoca.

Per le spese ricorrenti — Real Maestranza, festa patronale, commemorazione dei defunti — il Collegio ribadisce che si tratta di manifestazioni prevedibili, da sostenere con le ordinarie procedure di spesa e non con i fondi economali. Pur rilevando la correttezza del rilievo istruttorio, il Collegio esclude la colpa grave in considerazione della prassi preesistente, non conforme ma seguita dall’agente contabile, e pronunci il discarico.

Diverso l’esito per le spese conviviali. Le caffetterie per una riunione di servizio e il catering per gli auguri natalizi con le autorità non costituiscono eventi istituzionali dotati di ufficialità, ma consuetudini facoltative attinenti ai rapporti personali tra soggetti che ricoprono ruoli apicali. Esse gravano su fondi propri. L’agente contabile, che ha eseguito acriticamente le richieste del gabinetto politico, ha violato i propri obblighi di verifica. Il conto è pertanto dichiarato irregolare per euro 563,06, di cui euro 34,09 di interessi, con condanna al pagamento e alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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