Rito abbreviato contabile e soccombenza virtuale sulle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 170 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato di cui all’art. 130 del codice di giustizia contabile, il collegio, accertato il tempestivo e regolare pagamento della somma determinata, definisce il giudizio con sentenza ai sensi del comma 8. La pronuncia dispone sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, ancorato a una delibazione, pur sommaria, della presumibile fondatezza della domanda attrice. La definizione agevolata non priva quindi il giudice del potere di regolare il carico processuale né di valutare la verosimiglianza della pretesa risarcitoria.
Il Fatto
La Procura Regionale ha citato in giudizio un professore universitario a tempo pieno presso un ateneo milanese, contestandogli di aver svolto, negli anni dal 2012 al 2016, attività esterna incompatibile con lo status di dipendente pubblico: essere socio al 90% e amministratore unico di una società di capitali. Il pregiudizio erariale è stato quantificato in euro 263.863,67, pari al differenziale tra il trattamento economico percepito a tempo pieno e quello che sarebbe spettato in regime di tempo definito.
Il convenuto si è costituito eccependo l’infondatezza della prospettazione, ma ha formulato istanza di rito abbreviato offrendo il pagamento di euro 79.158,00, pari al 30% della pretesa. La Procura ha espresso parere favorevole su an e quantum. Con decreto n. 10/2025 la Sezione ha accolto l’istanza, fissando il termine per il versamento e rinviando il giudizio alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina dell’art. 130 c.g.c., che consente al convenuto in primo grado, con il previo parere concorde del pubblico ministero, di chiedere la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. Il comma 6 richiede che il collegio motivi in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno.
Nel caso concreto la Corte rileva che l’ammissione al rito è stata seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata, come comprovato dalla reversale di incasso del Tesoriere dell’ateneo, emessa a fronte del versamento bancario. Ne deriva la dichiarazione di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c..
Il passaggio di maggiore interesse riguarda la regolazione delle spese. La Sezione le pone a carico del convenuto applicando il principio della soccombenza virtuale, cui dichiara di fare costante riferimento proprio nel rito abbreviato. Il criterio non è automatico: la Corte opera una delibazione della domanda attrice e ne ravvisa la presumibile fondatezza, richiamando la giurisprudenza consolidata della Sezione sull’applicabilità dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 anche ai casi di attività extra lavorativa non autorizzabile.
Ne consegue che l’accoglimento dell’istanza deflativa non determina una definizione neutra sul piano delle spese, ma richiede al giudice una valutazione prognostica sulla pretesa. La sentenza emessa in primo grado è espressamente non impugnabile ai sensi del comma 9.
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Nota della Redazione
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