Spese irripetibili per prestazioni previdenziali anche in caso di accertamento del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 383 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 152 att. c.p.c. si applica ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali nei quali il diritto alla prestazione sia l’oggetto diretto della domanda, anche quando tale diritto dipenda da un diverso accertamento del rapporto di lavoro richiesto nel medesimo giudizio. Ne consegue l’irripetibilità delle spese del giudizio. La pubblicazione telematica di un atto sul sito dell’Istituto previdenziale, priva di data e sottoscrizione, costituisce rappresentazione elettronica ai sensi dell’art. 2712 cod. civ. e, in assenza di specifico disconoscimento dell’efficacia probatoria, la contestazione della sola regolarità formale dell’atto non è decisiva.

Il Fatto

La lavoratrice aveva chiesto la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2011, per 102 giornate, con conseguente riconoscimento della prestazione previdenziale. Il Tribunale di Patti, con sentenza del 5.6.2018, aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello di Messina, con sentenza del 20.2.2020, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda e confermato la richiesta dell’Inps di restituzione dell’indebito di euro 2023, già corrisposto a titolo di disoccupazione agricola 2011.

Il giudice di appello aveva rilevato che il ricorso amministrativo non era stato proposto e che il termine di decadenza previsto dall’art. 22 d.l. n. 7/1970, convertito in legge n. 83/1970, era decorso. Avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, cui l’Inps ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 22 d.l. n. 7/1970, convertito in legge n. 83/1970, nonché dell’art. 38, comma 6, d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, per avere la Corte territoriale trascurato che la pubblicazione telematica non era stata provata e che l’atto prodotto era privo di data e di sottoscrizione. Il secondo motivo deduceva un vizio di motivazione sui medesimi profili.

Il Collegio ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, per la loro connessione, dichiarandoli infondati. Se è vero che la pubblicazione è priva di data e sottoscrizione, non vi è contestazione della provenienza dall’Inps né dell’effettività della pubblicazione. Il vizio lamentato avrebbe quindi carattere puramente formale e non sarebbe decisivo.

La Corte ha inoltre precisato che si tratta di una pagina web del sito dell’Inps, con valore di rappresentazione elettronica ai sensi dell’art. 2712 cod. civ., per la quale non vi è stato uno specifico disconoscimento dell’efficacia probatoria circa il fatto rappresentato. La parte si era limitata a sollevare una questione di regolarità dell’atto per carenza di elementi formali. Sul punto il Collegio richiama Sez. 3, Ordinanza n. 17810 del 26.08.2020.

E’ invece fondato il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 152 att. c.p.c. in ordine alle spese di lite. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato l’applicabilità della norma ai giudizi, come quello in questione, promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l’oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio, pur quale conseguenza di un diverso accertamento del rapporto di lavoro richiesto in giudizio, richiamando Cass. n. 1971/2023, n. 6572/2023, n. 37973/2022.

Il ricorso è stato pertanto accolto nel terzo motivo, rigettati gli altri. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio in parte qua, relativamente alle spese, dichiarate irripetibili ex art. 152 att. c.p.c.. La sopravvenienza dell’indirizzo citato in corso di causa ha giustificato la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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