Spese di lite liquidate per ciascun grado con spese vive (Cass. civ. Sez. V n. 21757 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese giudiziali, il giudice tributario è tenuto a liquidare in modo distinto le spese e gli onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, indicando separatamente gli importi e le spese vive rimborsate, perché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati. La riduzione dei compensi ai valori minimi dei parametri ministeriali non esonera il giudice dal motivare il discostamento dalla nota spese e dal pronunciarsi sulla quantificazione delle spese vive, che vanno liquidate in misura non superiore a quella ivi indicata. La violazione dei parametri minimi tabellari e l’omessa liquidazione delle spese vive integrano violazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma un’intimazione di pagamento di importo pari a euro 130,34, per la parte relativa ai crediti di natura tributaria. Il primo giudice ha accolto il ricorso, compensando le spese. La Commissione tributaria regionale ha poi rigettato l’appello, ma la Cassazione ha accolto un primo ricorso con rinvio. Riassunta la causa, la CTR capitolina ha accolto l’appello liquidando le spese al difensore antistatario, ma un secondo ricorso per cassazione è stato nuovamente accolto con rinvio, sul rilievo che le spese vanno liquidate distintamente per ogni grado.
Riassunta la causa per la seconda volta, la CTR del Lazio ha determinato la rifusione delle spese in favore della contribuente. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto il terzo ricorso per cassazione, affidato a due motivi, lamentando la violazione dei parametri ministeriali e l’omessa pronuncia sulle spese vive. L’Agenzia delle entrate – Riscossione è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, dell’art. 75 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 4 del d.m. 5 aprile 2014 n. 55, con le tabelle 1-2 dei parametri allegate. La CTR aveva quantificato le spettanze ai valori minimi, in considerazione della complessità del procedimento e del valore della controversia.
La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alle spese vive. La CTR ha omesso di pronunciarsi sulla loro quantificazione, che doveva invece essere oggetto di liquidazione in misura non superiore a quella indicata in nota spese. Parimenti fondata è la doglianza sulla liquidazione dei compensi: solo per il primo grado, il secondo grado e il primo grado di rinvio il giudice ha motivato il riferimento ai valori minimi, mentre per il secondo grado di legittimità e il secondo grado di rinvio il discostamento dalla nota spese è rimasto privo di supporto motivazionale.
Peraltro, la Corte ha disatteso la censura di motivazione apparente, perché le ragioni della riduzione al minimo sono implicitamente desumibili dal contesto motivazionale in rapporto al quale va letta la statuizione.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. e dei parametri medi e minimi del d.m. 55/2014 con riferimento al secondo giudizio di legittimità e al secondo grado di rinvio. La Corte ha ritenuto anche tale motivo fondato: il giudice del gravame ha violato i parametri minimi tabellari e ha omesso di liquidare le spese vive sostenute.
Non necessitando la causa di ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito, liquidando le spese per il primo grado in euro 319,00, per ciascuno dei tre giudizi di gravame in euro 328,00 e per ciascuno dei tre giudizi di legittimità in euro 268,00, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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