Procura alle liti in busta telematica vale come in calce (Cass. civ. Sez. V n. 21753 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, la procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi di procura speciale apposta in calce al ricorso ai sensi dell’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., purché sia stata inserita nella medesima busta telematica con la quale l’atto è depositato. Il principio, enunciato dalle Sezioni Unite n. 2077/2024 per il processo civile, si applica al processo tributario in forza dell’art. 12, comma 7, d.lgs. n. 546/1992. Difettando tale condizione di contestualità telematica, la procura non può ritenersi accessoria al ricorso, neppure se conforme ai requisiti regolamentari.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli un’intimazione di pagamento e le presupposte cartelle, relative alla TARSU per le annualità 2005-2011, a favore del Comune di Napoli. Il ricorso di primo grado era dichiarato inammissibile per ritenuta invalidità della procura alle liti, considerata priva di riferimenti specifici al procedimento.

La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello del contribuente. Proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi: la violazione dell’art. 12, comma 7, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 83, comma 3, cod. proc. civ., per aver i giudici di merito reputato invalida la procura pur depositata nella stessa busta telematica del ricorso; e, in via subordinata, la violazione dell’art. 12, comma 10, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 182 cod. proc. civ., per l’omessa assegnazione di un termine di regolarizzazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 2077/2024: nel ricorso nativo digitale, l’allegazione telematica di una copia digitalizzata della procura alle liti cartacea, con sottoscrizione autografa della parte e autenticazione digitale del difensore, integra l’ipotesi di procura speciale in calce al ricorso. La validità resta esclusa solo in presenza di espressioni che univocamente rivelino la volontà contraria della parte.

La Corte ritiene che tale principio, pur formatosi nel processo civile, sia estensibile al processo tributario, in ragione del rinvio operato dall’art. 12 d.lgs. n. 546/1992 alle disposizioni del codice di rito. La procura speciale deve però essere presente, già digitalizzata nelle debite forme, insieme al ricorso cui si riferisce, nella medesima busta telematica di deposito.

Il passaggio decisivo è la condizione di contestualità: solo se la procura e il ricorso sono inseriti nella stessa busta telematica la procura può considerarsi accessoria all’atto. In difetto, anche una procura formalmente conforme ai requisiti telematici regolamentari non può ritenersi apposta in calce al ricorso.

Nel caso concreto, la stessa sentenza impugnata dava atto che la procura speciale e il ricorso introduttivo erano stati depositati come documento informatico sottoscritto digitalmente nella medesima busta telematica. La procura cartacea, con sottoscrizione autografa autenticata dal difensore, depositata e notificata in modalità telematica unitamente al ricorso, costituisce dunque valida procura speciale in calce ai sensi dell’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ.

La Commissione tributaria regionale ha quindi errato nell’applicare i principi richiamati. Il primo motivo è accolto, con assorbimento del secondo; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui è demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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