Spese di lite nell’opposizione a cartella: compensazione verso l’ente impositore (Cass. civ. Sez. II n. 8587 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, ferma la legittimazione passiva sia dell’agente della riscossione sia dell’ente impositore che ha emesso l’atto prodromico alla cartella, ai fini del governo delle spese di lite occorre distinguere. Se l’annullamento o l’accertamento della prescrizione dipende dall’omessa notifica dell’atto presupposto, ne risponde l’ente impositore anche nei rapporti interni, con applicazione del principio di solidarietà nelle spese. Se invece l’accoglimento dell’opposizione dipende dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione maturata per inerzia dell’agente dopo la notifica, l’illegittimità è interamente addebitabile a quest’ultimo e alla condanna solidale osta il principio di causalità.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento e l’iscrizione a ruolo di sanzioni amministrative irrogate da un Comune, eccependo la prescrizione del credito. Il Giudice di Pace ha annullato la cartella per intervenuta prescrizione e ha condannato al pagamento delle spese l’agente della riscossione, compensandole tra l’opponente e l’ente impositore.

La parte privata ha impugnato la sola statuizione sulle spese. Il Tribunale ha respinto il gravame, rilevando che, attesa la responsabilità esclusiva dell’agente della riscossione nel maturare della prescrizione, non si può gravare l’ente impositore di una responsabilità non controllabile né esigibile. Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha censurato la sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sostenendo che la compensazione disposta dal primo giudice tra opponente vittorioso ed ente impositore soccombente fosse contraria al principio di causalità e che la corresponsabilità dell’ente fosse coperta da giudicato.

La Corte ha giudicato il motivo infondato, richiamando il principio enunciato in Cass. n. 7716/2022, cui ha dato continuità Cass. n. 3817/2024, e che il Collegio ha inteso ribadire.

Il criterio distintivo è chiaro. Quando l’annullamento della cartella o l’accertamento della prescrizione dipende dall’omessa notifica dell’atto presupposto, l’annullamento è addebitabile all’ente impositore, che ne risponde anche nei rapporti interni con l’agente: in tal caso opera la solidarietà nelle spese.

Diversamente, quando l’accoglimento dell’opposizione dipende dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione dovuta all’inerzia dell’agente della riscossione dopo la notifica, l’illegittimità dell’atto è interamente a lui addebitabile. Alla condanna solidale osta il principio di causalità: è quindi conforme a diritto compensare le spese verso l’ente impositore e limitare la condanna alla sola parte la cui condotta abbia concretamente determinato l’accoglimento.

Nel caso esaminato ricorre la seconda ipotesi, sicché il ricorso è stato rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il recente consolidarsi dell’indirizzo. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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