La liquidazione equitativa presuppone la prova del danno (Cass. civ. Sez. III n. 7336 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell’art. 1226 c.c., richiamato per la responsabilità extracontrattuale dall’art. 2056 c.c., presuppone che la parte interessata abbia dimostrato l’esistenza e l’entità materiale del pregiudizio e che le risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provarne il preciso ammontare. Il potere discrezionale del giudice non integra un giudizio di equità, ma un giudizio di diritto a carattere correttivo, che non comprende l’accertamento del pregiudizio: l’onere di allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumerne l’entità ricade sul danneggiato. L’impossibilità o l’estrema difficoltà della stima esatta deve dipendere da fattori oggettivi, non dalla negligenza della parte danneggiata. Il consulente tecnico d’ufficio non può supplire all’onere delle parti di provare i fatti principali posti a fondamento della domanda. La rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. richiede un fatto ostativo esterno e non governabile dalla parte, non una mera difficoltà.
Il Fatto
Un’azienda agricola convenne in giudizio la società distributrice di energia elettrica e un’impresa di impianti, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni. Durante lavori di manutenzione della rete elettrica un cavo si era spezzato ed era caduto sulla copertura in vetro della serra di proprietà dell’attrice, danneggiando la struttura e le colture florovivaistiche.
Il Tribunale rigettò la domanda per difetto di prova. La Corte d’appello confermò la decisione, escludendo sia la prova della sussistenza di alcuni danni sia quella dell’entità materiale di altri, e rigettando le istanze di c.t.u., di rimessione in termini per la produzione della fattura di riparazione e di ordine di esibizione. L’attrice ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2043 c.c., per avere il giudice di merito negato la liquidazione equitativa nonostante l’asserita prova del fatto illecito. La Corte lo ha dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile, richiamando un principio consolidato: la liquidazione equitativa postula anzitutto il concreto accertamento dell’esistenza di un pregiudizio risarcibile e, in secondo luogo, che l’impossibilità di una stima esatta dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte. La Corte d’appello si era attenuta a tali principi, rilevando che l’attrice non aveva provato la sussistenza di taluni danni né l’entità materiale di altri. Le censure miravano in realtà a contestare l’apprezzamento del compendio probatorio, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio non prospettato.
Il secondo motivo, per travisamento della prova, è stato dichiarato inammissibile: il giudice di merito aveva operato un apprezzamento complessivo delle informazioni probatorie, escludendo la prova sull’entità dei danni in forza di plurimi elementi convergenti.
Il terzo motivo, sulla pretesa gerarchia tra mezzi di prova, è stato parimenti dichiarato inammissibile, perché prospettava una lettura non aderente alla ratio decidendi: la decisione non si fondava sull’obbligatorietà dell’accertamento tecnico preventivo, ma sull’insufficienza delle allegazioni e degli elementi dimostrativi dedotti.
Il quarto motivo, sul rigetto della c.t.u., è stato in parte infondato e in parte inammissibile. Il consulente d’ufficio può accertare i fatti inerenti all’oggetto della lite, ma non i fatti principali che è onere delle parti allegare e provare, non rilevabili d’ufficio. Corretta era dunque la decisione di non ammettere la consulenza, volta a dare prova diretta dei fatti principali posti a fondamento della domanda.
Il quinto motivo, sulla rimessione in termini, è stato rigettato: il fatto ostativo deve essere esterno alla volontà della parte e non governabile da essa, non una mera difficoltà. L’avere eseguito la riparazione sei anni dopo l’evento dipendeva dalla volontà dell’attrice.
Il sesto motivo, sull’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile: il rigetto di tale istanza, strumento istruttorio residuale, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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