Parere art 5 TUSP inammissibile su operazione societaria solo in fieri (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 100 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dichiara inammissibile la richiesta di parere ex art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 quando l’operazione di acquisizione di partecipazione societaria sottoposta a scrutinio non è ancora definita nei suoi tratti morfologici e contenutistici, essendo la realtà societaria solo prospettica. Il controllo presuppone che l’atto deliberativo sia corredato di un quadro informativo e documentale completo e affidabile, con particolare riguardo ai parametri della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. L’inammissibilità non è preclusiva di una nuova istanza, ove questa superi le criticità rilevate e sia supportata da un’istruttoria adeguata. Il giudizio di conformità non può essere espresso su una situazione giuridica ed imprenditoriale incerta, destinata a mutare per effetto di statuto e patti parasociali non ancora approvati.
Il Fatto
L’Unione Reno Galliera ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la delibera del proprio Consiglio n. 29 del 31 luglio 2025, con cui ha disposto l’acquisto delle quote della società mista Se.R.A. S.r.l. detenute dai Comuni di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano e Galliera, pari complessivamente al 38,423 per cento del capitale sociale, per un corrispettivo di 60.599,93 euro.
L’operazione si inserisce in una riorganizzazione del servizio di refezione scolastica e sociale, con superamento della frammentazione degli affidamenti e scelta del modello della concessione a società mista pubblico-privata. Acquisita la delibera, il Magistrato istruttore ha richiesto integrazioni documentali e informative, acquisite dall’Unione con nota dell’8 settembre 2025.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce preliminarmente il quadro normativo. L’art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022, configura in capo alla Corte dei conti un’attività di controllo, pur formalmente denominata parere. I parametri dello scrutinio sono la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 del T.U.S.P., con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Richiamate le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, la Sezione sottolinea che le valutazioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria costituiscono un onere dell’Amministrazione, che deve confluire nella motivazione analitica dell’atto deliberativo. Il sindacato della Corte è successivo e verte sulla completezza e adeguatezza degli approfondimenti, nonché sull’affidabilità e attendibilità delle stime.
Verificata l’ammissibilità soggettiva e oggettiva, la Sezione esamina il merito. Rileva che l’operazione riguarda una realtà societaria destinata a modificarsi: lo statuto vigente e i patti parasociali fanno riferimento all’attuale configurazione, ma la documentazione dell’Unione prefigura una diversa configurazione, con nuove clausole statutarie e nuovi patti parasociali da approvarsi dopo la gara a doppio oggetto. Le modifiche statutarie hanno già abrogato le clausole che prescrivevano la maggioranza pubblica del capitale, prefigurando una possibile diversa suddivisione delle quote.
Il Piano economico-finanziario, approvato con delibera n. 19/2025, per stessa ammissione dell’Unione potrebbe non coincidere con quello che sarà elaborato in prossimità della procedura competitiva. Sul profilo oggettivo della sostenibilità finanziaria, la Sezione rileva la carenza sostanziale delle informazioni: l’Unione ha risposto affermativamente ai quesiti da C.7 a C.10 sugli indicatori di allarme del Codice della crisi d’impresa senza fornire dettagli, e non ha reso disponibili i certificati sulla situazione debitoria verso Agenzia delle Entrate Riscossione, Inps e Inail.
L’intera azione integrativa non ha quindi fornito elementi utili. L’acquisto della partecipazione può essere compiutamente valutato solo avendo contezza dell’esatta configurazione della società che gestirà il servizio. Da qui la dichiarazione di inammissibilità per insussistenza dei presupposti e degli elementi per decidere nel merito, non preclusiva di una nuova istanza adeguatamente corredata.
Nota della Redazione
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