Spese di lite e riforma in appello: nuovo regolamento anche d’ufficio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13623 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che riformi in tutto o in parte la sentenza di primo grado è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, a un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione dell’art. 336, comma 1, cod. proc. civ. e dell’art. 91 cod. proc. civ. La riforma determina la caducazione del capo della pronuncia di primo grado che ha statuito sulle spese, con conseguente dovere di riliquidazione secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 e l’esito complessivo della controversia. Il potere officioso di rideterminazione incontra il limite del giudicato interno solo quando l’appello sia parzialmente accolto in favore della parte già vittoriosa in primo grado e manchi uno specifico motivo d’impugnazione sul capo delle spese.
Il Fatto
Una lavoratrice conveniva in giudizio l’azienda sanitaria regionale per accertare la natura subordinata del rapporto, instaurato e protratto per circa sei anni mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente richiesta di conversione a tempo indeterminato, regolarizzazione contributiva e condanna alle differenze retributive. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda; la Corte d’appello, in riforma, riconosceva la subordinazione, il danno c.d. comunitario e le differenze retributive per l’inquadramento nella categoria D.
L’azienda ricorreva per cassazione con tre motivi, contestando l’accertamento della subordinazione, il riconoscimento delle differenze retributive e l’omesso esame di fatti decisivi. La lavoratrice proponeva ricorso incidentale con due motivi, dolendosi della mancata condanna alla regolarizzazione previdenziale e della liquidazione delle spese, inferiore ai minimi di legge.
La Motivazione della Corte
I tre motivi del ricorso principale sono dichiarati inammissibili. Il primo e il terzo mirano a rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto del giudice di merito, che ha ampiamente motivato in ordine agli indici sintomatici della subordinazione: tale accertamento è insindacabile in sede di legittimità. Il secondo motivo, relativo all’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. e all’art. 2126 cod. civ., non coglie la ratio decidendi, fondata sulla non contestazione dell’inquadramento nella categoria D.
Sul ricorso incidentale, il primo motivo è inammissibile: la domanda di regolarizzazione contributiva non poteva essere pronunciata senza il contraddittorio con l’INPS, non ritualmente convenuto.
Il secondo motivo è fondato. La Corte territoriale non ha tenuto conto dei criteri dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, liquidando una somma inferiore ai parametri. La Cassazione, decidendo nel merito, applica lo scaglione da 26.001 a 52.000 euro e liquida per il grado d’appello 5.000,00 euro per compensi.
La sentenza va inoltre riformata per non aver rideterminato d’ufficio le spese di primo grado. Il principio applicato è quello per cui la riforma della pronuncia di primo grado comporta la caducazione del capo sulle spese, con obbligo di nuovo regolamento officioso alla stregua dell’esito complessivo della lite. La Corte richiama il limite del giudicato interno, operante quando l’accoglimento parziale del gravame favorisca la parte già vittoriosa in primo grado e difetti specifica impugnazione sul punto. Liquida quindi 6.700,00 euro per il primo grado.
Nota della Redazione
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