Decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010 inapplicabile alle cessioni ante entrata in vigore della legge (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12008 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., la decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. c), l. n. 183/2010 non si applica alle cessioni perfezionatesi anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge. La locuzione “con termine decorrente dalla data del trasferimento” individua il dies a quo del termine decadenziale e, al contempo, opera quale espressione di diritto intertemporale, limitando l’ambito applicativo della norma alle cessioni in cui il trasferimento sia avvenuto sotto la vigenza della nuova disciplina. L’art. 252 disp. att. cod. civ. non può trovare applicazione in presenza di una disposizione che, come quella in esame, regola espressamente la decorrenza del termine e, quindi, la fase transitoria tra i due regimi normativi.
Il Fatto
Alcuni lavoratori agivano in giudizio per far valere la natura simulata della cessione del ramo di azienda intervenuta tra la società cedente, poi divenuta G.S. S.p.A., e la società cessionaria, chiedendo la costituzione o la reintegra del rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente e il risarcimento del danno.
La Corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibile la domanda, ritenendo maturata la decadenza di cui all’art. 32 l. n. 183/2010. Secondo i giudici di merito, la circostanza che la cessione si fosse perfezionata nel maggio 2010 non sottraeva la fattispecie al regime decadenziale, ma comportava soltanto lo spostamento della decorrenza del termine alla data di entrata in vigore della modifica legislativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, con cui i lavoratori deducevano la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 4, lett. c), l. n. 183/2010, censurando la sentenza impugnata per avere assoggettato a regime decadenziale una fattispecie realizzatasi anteriormente all’entrata in vigore della norma.
Nel decidere la questione, il Collegio si pone in continuità con l’orientamento nomofilattico inaugurato dalla sentenza n. 6649/2020 e confermato da numerose decisioni successive, tra cui Cass. n. 18954/2020, n. 23526/2021 e n. 19173/2023. Tale orientamento esclude l’applicabilità della decadenza alle cessioni di contratto di lavoro intervenute prima dell’entrata in vigore della l. n. 183/2010, secondo quanto emerge dall’interpretazione letterale della norma, di carattere eccezionale, che individua espressamente il dies a quo del termine nella “data del trasferimento”.
La Corte valorizza il dato letterale e sistematico: il legislatore, specificando il momento da cui far decorrere il termine, ha di fatto limitato il campo di applicazione temporale della norma alle sole cessioni in cui il trasferimento sia successivo all’entrata in vigore della legge. Tale precisazione si manifesta, dinamicamente, come disposizione diretta a limitare l’ambito operativo dell’art. 252 disp. att. cod. civ., che disciplina il bilanciamento tra l’esigenza sollecitatoria del legislatore e la tutela del privato onerato della decadenza, ma presuppone che la nuova disciplina non regoli già la fase transitoria.
La specifica indicazione della data del trasferimento deve quindi essere intesa come dies a quo del termine di decadenza e non come fatto generatore della medesima, rivestendo una bivalenza esegetica: elemento cronologico ed espressione di diritto intertemporale. Ne consegue che, per le cessioni perfezionatesi prima del 24 novembre 2010, non opera alcun termine decadenziale. Sulla base di tali considerazioni, la Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Nota della Redazione
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