Inammissibile il ricorso per cassazione se la censura non investe la ratio decidendi di inammissibilità dell’appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7756 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il giudice d’appello abbia dichiarato l’inammissibilità del gravame, privandosi della potestas iudicandi, le eventuali argomentazioni sul merito svolte ad abundantiam restano meramente ipotetiche e virtuali. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che pretenda un sindacato su tali motivazioni di merito senza censurare la statuizione di inammissibilità, sulla quale, come unica ratio decidendi giuridicamente rilevante, si è formato il giudicato. La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. può essere legittimamente pronunciata quando la parte prosegua il giudizio con iniziative prive di reale consistenza giuridica, insistendo in tesi già reputate manifestamente infondate.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto opposizione avverso l’estratto di ruolo e gli atti prodromici, ma il Tribunale ne aveva dichiarato l’inammissibilità per carenza di interesse ad agire, avendo rilevato la rituale notifica via PEC degli atti e l’esistenza di istanze di rateazione e definizione agevolata non tempestivamente opposte. La Corte d’Appello, nel confermare l’inammissibilità del gravame per genericità e mancata impugnazione di tutti i capi, aveva altresì svolto una valutazione di infondatezza delle censure ad abundantiam, condannando la società al pagamento delle spese e, nei confronti dell’agente della riscossione, dell’ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ..
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente chiarito che, con la declaratoria di inammissibilità dell’appello, il giudice territoriale si era già spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia. Ne consegue che la statuizione di inammissibilità costituisce l’unica ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, come nel caso di improponibilità o improcedibilità del gravame, non produce l’effetto sostitutivo della sentenza di primo grado.
Il primo motivo di ricorso, con cui la società aveva censurato la statuizione di inammissibilità, è stato ritenuto del tutto generico: la ricorrente si era limitata a dedurre in astratto sull’onere di specificità dei motivi, senza trascrivere i motivi di appello e la sentenza di primo grado nelle parti necessarie, e senza formulare alcuna censura specifica alle argomentazioni con cui la Corte territoriale aveva motivato l’inammissibilità dei singoli motivi. I motivi dal secondo al settimo, concentrati sulle argomentazioni di merito svolte dal giudice d’appello, sono stati dichiarati assorbiti, in conformità al principio per cui è inammissibile il ricorso che pretenda un sindacato sulla motivazione ad abundantiam senza aggredire l’unica ratio decidendi sulla quale si è formato il giudicato.
L’ottava censura, relativa alla condanna per responsabilità aggravata, è stata invece ritenuta infondata. La Corte ha osservato che la condanna era stata motivata dal giudice di merito con riferimento all’inammissibilità del gravame e alla manifesta infondatezza dei motivi, con conseguente inutile dispendio di attività difensiva delle controparti. Tale valutazione è apparsa logica e conforme al diritto, considerato che la società aveva insistito in tesi già reputate manifestamente infondate in primo grado, mostrando una insistenza colpevole in iniziative prive di reale consistenza giuridica, senza specificamente contestare la carenza di interesse ad agire. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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