Opposizione a decreto ex legge Pinto, il decreto non opposto è intangibile (Cass. civ. Sez. II n. 10504 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il decreto monitorio emesso ai sensi dell’art. 3, comma 5, legge n. 89/2001 non è travolto dalla mera proposizione dell’opposizione prevista dall’art. 5-ter della stessa legge. L’effetto devolutivo pieno dell’opposizione opera solo entro i limiti dei capi del decreto che siano stati concretamente impugnati: la Corte d’appello non può riesaminare d’ufficio l’intera pretesa, riducendo il riconoscimento già operato in favore della parte vittoriosa, quando la controparte non abbia proposto opposizione né svolto contestazioni. Il decreto monocratico si consolida dunque come accertamento definitivo nei capi non opposti, mentre è sostituito dalla decisione collegiale solo se e in quanto l’opposizione sia accolta.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto l’equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare, alla quale era stato ammesso al passivo per un credito chirografario. Il Giudice delegato, con decreto monitorio, gli aveva riconosciuto un indennizzo, oltre alle spese vive e agli onorari del difensore.

Il ricorrente propose opposizione dolendosi della quantificazione delle spese vive, ritenute superiori a quanto liquidato, e del mancato riconoscimento della maggiorazione degli onorari per il deposito di atti telematici navigabili. Il Ministero non si costituì. La Corte d’appello, investita dell’opposizione, ritenne di poter riesaminare l’intera pretesa e, dopo aver detratto il periodo della sospensione e i tempi delle vendite andate deserte, escluse la sussistenza di un ritardo risarcibile. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo e ne assorbe gli altri. Il passaggio decisivo è di ordine processuale: l’opposizione al decreto monitorio non lo travolge per il solo fatto di essere proposta, ma ne rimette la cognizione alla Corte d’appello in composizione collegiale nei limiti dei capi oggetto di impugnazione. Il provvedimento monocratico permane come unico titolo esecutivo se l’opposizione è rigettata.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, segnata da Cass. n. 26851 del 2016, secondo cui solo l’accoglimento, totale o parziale, dell’opposizione sostituisce il decreto. Se ne ricava il corollario che la valutazione di merito posta a base del decreto può essere discussa in quanto sia oggetto di contestazione ad opera della parte che ne subisce gli effetti negativi; in difetto, essa diviene intangibile.

Nel caso concreto gli unici profili criticati dal privato, vittorioso nel merito, avevano riguardato le spese del giudizio e l’incremento percentuale degli onorari. Il Ministero non aveva sollevato alcuna contestazione e non aveva nemmeno partecipato al giudizio. Ne derivava che il riconoscimento dell’indennizzo operato in fase sommaria costituiva già accertamento definitivo, non riducibile d’ufficio dal giudice dell’opposizione.

L’errore della Corte di merito è quindi di metodo: essa ha attribuito all’opposizione un effetto devolutivo pieno a prescindere dai motivi e dalla posizione della controricorrente, pervenendo a una decisione più sfavorevole rispetto a quella del decreto opposto. Il provvedimento è cassato con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, perché riesamini le ragioni dell’opposizione limitatamente ai profili contestati, in applicazione del principio di diritto richiamato. La Corte di merito provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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