Spese di lite e soccombenza parziale nell’opposizione a più cartelle (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33632 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza e non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente; può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, ove ricorrano gli altri presupposti dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. La parziale fondatezza dell’opposizione, riconosciuta dal giudice di merito, impedisce pertanto di porre le spese a carico dell’opponente, in violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. Quanto ai profili istruttori, il giudice di appello può acquisire d’ufficio, ex art. 421 cod. proc. civ., i documenti afferenti alla notifica delle cartelle e agli atti interruttivi della prescrizione, anche in presenza di costituzione tardiva del concessionario, quando siano indispensabili per la decisione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto opposizione a un’intimazione di pagamento relativa, tra l’altro, a contributi previdenziali. L’intimazione si riferiva a diciotto cartelle, molte delle quali estranee alla competenza del giudice del lavoro. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del ricorso per l’omessa indicazione delle cartelle impugnate; l’appellante aveva sostenuto l’insussistenza della nullità e, nel merito, aveva denunciato l’omessa notifica delle cartelle e aveva eccepito la prescrizione dei crediti.
La Corte d’appello aveva escluso la nullità del ricorso e, nel merito, aveva ritenuto che i documenti prodotti dall’agente della riscossione dimostrassero la rituale notifica delle cartelle e l’esistenza di atti interruttivi rispetto a tre delle quattro cartelle di competenza previdenziale, dichiarando prescritto il credito di una sola di esse. Su questa base aveva condannato la parte alle spese del doppio grado. Contro tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi contestano l’ammissione, in appello, dei documenti depositati dalla controricorrente all’atto di una costituzione tardiva, documenti che il primo giudice aveva dichiarato inammissibili. La Corte li esamina congiuntamente e li respinge.
Il giudice di merito ha motivato in modo compiuto, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla necessità di acquisire i documenti ritenuti indispensabili al fine di decidere. Il rigoroso sistema di preclusioni del rito del lavoro trova un contemperamento nei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova, ispirati all’esigenza della ricerca della verità materiale.
La decisione è conforme al principio consolidato secondo cui, nel rito del lavoro, il giudice, anche in grado di appello ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, può in via eccezionale ammettere anche d’ufficio le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati.
Quanto ai documenti attestanti l’interruzione della prescrizione, l’eccezione relativa, configurandosi come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, sulla base dei poteri istruttori esercitabili ai sensi dell’art. 421 cod. proc. civ. La Corte territoriale ha dunque correttamente esercitato i poteri istruttori officiosi in ordine alle prove delle avvenute notifiche.
È invece fondato il terzo motivo, relativo alla regolamentazione delle spese. Il giudice d’appello ha condannato l’opponente alle spese pur riconoscendo la parziale fondatezza dell’opposizione. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 32061 del 2022: l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza e non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione, ove ne ricorrano i presupposti. Poiché l’opposizione è stata accolta, sia pure in minima parte, la condanna alla rifusione delle spese risulta pronunciata in violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. Il terzo motivo è quindi accolto, i primi due respinti, con cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto e rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Nota della Redazione
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