Liquidazione delle spese sotto i minimi tabellari e sindacato d’appello (Cons. Stato n. 6380 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, non sussiste più il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari, ma i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio devono comunque riferirsi al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, salvo potersene discostare motivatamente. In caso di scostamento apprezzabile e rilevante dai limiti di oscillazione della tabella allegata al citato decreto, il giudice è tenuto a indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione, fermo restando il solo limite di legge dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione. La liquidazione immotivata delle spese in misura manifestamente inferiore ai parametri tariffari lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall’art. 47 della CDFUE, con la conseguenza che la statuizione deve essere riformata in appello.

Il Fatto

La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso ordinando all’Amministrazione l’attribuzione della Carta elettronica del docente, con accredito dell’importo di euro 2000,00, ma aveva liquidato le spese di lite in soli 500,00 euro, richiamando il carattere seriale della controversia.

Il difensore antistatario ha proposto appello avverso tale capo della decisione, deducendo che la somma riconosciuta era solo simbolica e non consona al decoro della professione, in quanto considerevolmente inferiore ai minimi tariffari, con violazione degli artt. 24 e 113 Cost., dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 91 c.p.c. Il Ministero si è costituito in giudizio. La parte ha chiesto la condanna dell’Amministrazione a una somma rispettosa dei minimi tabellari, quantificata in euro 1.355,00.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione formatasi in fattispecie sovrapponibili, secondo cui il giudice amministrativo gode di ampi poteri discrezionali nella statuizione sulle spese e può riconoscere, sul piano equitativo, i giusti motivi per la compensazione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.

Tuttavia, quando il giudice dispone la condanna al pagamento, deve attenersi al D.M. n. 55/2014 e, in particolare, agli artt. 4 e 5, valutando le caratteristiche, l’urgenza e il pregio dell’attività prestata, la difficoltà e il valore dell’affare, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni trattate, entro i valori medi delle tabelle, aumentabili o diminuibili fino al 50 per cento.

La Corte ricostruisce il quadro normativo: abrogato il sistema delle tariffe professionali, la legge n. 247/2012 prevede che il compenso sia pattuito di regola per iscritto e che, in mancanza, sia liquidato dal giudice secondo i parametri ministeriali, di recente rivisti dal D.M. n. 147/2022. Ne deriva che le previsioni dei decreti ministeriali attuativi vanno interpretate in senso conforme alle superiori disposizioni di legge, ispirate ai principi di libertà, di iniziativa economica e di concorrenza degli artt. 2, 3 e 41 Cost., non potendo un atto amministrativo di secondo grado vincolare il giudice oltre le previgenti previsioni primarie.

Il solo limite normativo resta l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta di liquidare somme simboliche non consone al decoro della professione. La liquidazione immotivata in misura manifestamente inferiore alle ordinarie previsioni tariffarie non integra di per sé violazione di legge, ma, per la mancanza di congrua motivazione, è suscettibile di intaccare il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dagli artt. 24 e 113 Cost., dall’art. 47 della CDFUE e dalle previsioni del Trattato UE e della CEDU, soprattutto quando l’Amministrazione abbia insistito nel negare ragioni già riconosciute in sede giurisdizionale, alimentando un contenzioso seriale in spregio al principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241/1990.

Nel caso concreto il TAR si è limitato a richiamare il criterio di soccombenza e a ridurre la liquidazione in ragione della serialità della controversia, senza ulteriori argomentazioni: la serieità del contenzioso non giustificava la riduzione, potendo semmai aggravare la responsabilità dell’Amministrazione. L’appello è pertanto accolto in parte e, in riforma della sentenza, le spese del primo grado sono liquidate equitativamente in euro 800,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello sono compensate, tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda, avendo la parte richiesto una somma superiore a quella liquidata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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