Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Sicilia n. 2159 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è fondato quando risulti documentalmente provata l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la rituale notificazione della pronuncia all’Amministrazione debitrice e la persistente inerzia di quest’ultima. L’Amministrazione che non deduca l’avvenuto adempimento né alleghi fatti estintivi o modificativi del credito deve essere condannata a eseguire il giudicato entro il termine assegnato dal giudice. Per il caso di ulteriore inadempimento va nominato il commissario ad acta, il cui incarico si svolge nel perimetro del doveroso adempimento pubblicistico assegnatogli.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, ha chiesto al giudice amministrativo l’ottemperanza di una sentenza emessa dal Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero all’erogazione di un importo complessivo di € 2.000,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione.
La stessa sentenza aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di € 1.413,56 a titolo di indennità professionale docenti per l’anno scolastico 2020/2021. Il Ministero si è costituito in giudizio, ma non ha allegato l’avvenuto pagamento né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi del credito. La causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso documentalmente fondato. La decisione muove dall’accertamento di tre presupposti: l’esistenza di una condanna pecuniaria contenuta nella sentenza azionata, il suo passaggio in giudicato e il rispetto delle formalità e dei termini di legge per la notificazione della pronuncia all’Amministrazione scolastica debitrice.
Su questo terreno si radica il criterio dell’onere di contestazione a carico dell’Amministrazione resistente. Costituendosi, il Ministero non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta e non ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito della parte ricorrente. L’inerzia, non contraddetta da prova contraria, conferma la persistenza dell’inadempimento.
Pertanto l’Amministrazione resistente è stata condannata a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza azionata per gli anni scolastici richiesti, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Resta fermo anche l’obbligo di corrispondere l’importo di € 1.413,56 a titolo di indennità professionale docenti, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, il quale provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti. Al commissario non spetta alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice. Espletate le operazioni, l’organismo commissariale dovrà far pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati.
Sul piano delle spese, il Tribunale liquida i compensi in favore della parte ricorrente avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, tenuto conto dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate. Il ricorso è accolto, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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