Spese dei terzi chiamati tra causalità e infondatezza della chiamata (Cass. civ. Sez. III n. 13734 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali relative ai terzi chiamati in causa, in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell’attore nei confronti del terzo. Il principio di causalità che regola la ripartizione delle spese, ai sensi degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ., non impone di porre automaticamente le spese del terzo chiamato a carico dell’attore soccombente. Le censure che sollecitino il giudice di legittimità a un riesame dei fatti già apprezzati dal giudice di merito sono inammissibili.
Il Fatto
Un professionista tecnico era stato convenuto in un giudizio di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., promosso da una società committente in relazione alla redazione di una perizia immobiliare. Rimasto vittorioso nel merito, aveva chiesto la condanna dell’attore al rimborso delle spese sostenute per la chiamata in causa di due terzi: la committente stessa e la compagnia assicurativa della responsabilità professionale.
La Corte d’appello di Bologna aveva rigettato tale richiesta, ritenendo manifestamente infondate le pretese di manleva: la domanda verso la committente non risultava coltivata né sostenuta da una pretesa dell’attore estesa nei suoi confronti; la copertura assicurativa non operava ratione temporis, essendo le richieste risarcitorie antecedenti al periodo di validità della polizza claims made. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, senza difese degli intimati.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, tutti vertenti sulla medesima questione delle spese da riconoscere ai terzi chiamati, sotto diversi profili di nullità della sentenza. Il fulcro del ricorso era la pretesa violazione del principio di causalità nella liquidazione delle spese, con conseguente errata applicazione degli artt. 91, 92 e 106 cod. proc. civ..
Il Collegio ha ricostruito la regola di diritto consolidata: in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell’attore soccombente che abbia provocato e giustificato la chiamata, anche fuori delle ipotesi di chiamata in garanzia; esse restano invece a carico del chiamante quando la sua iniziativa sia manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell’attore verso il terzo.
Su questa base, i motivi che denunciavano il vizio di violazione di legge nella ripartizione delle spese sono stati dichiarati inammissibili: essi sollecitavano un riesame della vicenda alla luce di fatti già valutati dal giudice di merito, anziché la verifica della correttezza del principio di causalità applicato. Il riferimento è al principio espresso da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 6144 del 07.03.2024 e, sul piano processuale, a Cass. Sez. Un. n. 34476 del 2019.
Parimenti inammissibili sono stati ritenuti i motivi attinenti a presunte violazioni processuali, perché incentrati su fatti irrilevanti rispetto alla ratio decidendi. La doglianza sulla mancata considerazione della lettera di incarico non teneva conto della valutazione temporale delle richieste risarcitorie, estranee al campo di operatività della polizza. La censura sulla contraddittoria affermazione di responsabilità della committente trascurava la diversa valutazione della Corte territoriale sulla assenza di pretese coltivate verso di essa.
La Corte ha quindi richiamato il principio per cui il motivo di ricorso che non si correli alla motivazione impugnata, omettendo di indicare specificamente le ragioni dell’errore, integra un “non motivo“, sanzionato con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., secondo il principio rinverdito da Cass. Sez. Un. n. 7074 del 2017. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con nulla per le spese per l’assenza degli intimati e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore a norma dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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