Compensazione delle spese solo con gravi ed eccezionali ragioni motivate (Cass. civ. Sez. II n. 20399 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese legali, la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, sancita dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. come riformulato dalla legge n. 69 del 2009 e applicabile ratione temporis, nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza riporta a una nozione elastica, comprensiva della situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. Il giudice di legittimità può sindacare il relativo esercizio quando il giudice del merito si sia limitato a un’enunciazione astratta o non puntuale. In tal caso resta violato il precetto di legge e ricorre, se del caso, una motivazione apparente, con conseguente violazione anche dell’art. 132 cod. proc. civ. Non è sufficiente il richiamo alla peculiarità o alla particolarità del caso.
Il Fatto
La controversia ha origine da una causa instaurata davanti al Tribunale di Monza per il rispetto delle distanze tra fabbricati e il risarcimento del danno, con estensione del contraddittorio a terzi chiamati, tra cui il progettista, la società dante causa, l’impresa costruttrice, il Comune e due compagnie assicurative.
Il Tribunale dichiarava improcedibile la domanda nei confronti dei terzi chiamati per mancato esperimento della procedura di mediazione, compensando le spese. La Corte d’Appello di Milano accoglieva in parte i gravami e compensava le spese del secondo grado richiamando la peculiarità del caso. Il progettista propone ricorso principale per cassazione; le compagnie e la società dante causa resistono e propongono ricorsi incidentali.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali censurano la statuizione di compensazione delle spese di appello, deducendo la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. e dell’art. 132 cod. proc. civ., per essere stata la compensazione fondata sul solo rilievo della peculiarità del caso.
La Corte ritiene le censure, esaminate congiuntamente, fondate. Il giudice d’appello ha omesso di motivare sulla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che, nel testo dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. vigente ratione temporis, possono giustificare la compensazione delle spese del secondo grado.
Tale omissione integra un duplice vizio: la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., poiché l’ipotesi invocata non rientra tra quelle che ammettono la compensazione, e la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., perché la statuizione è sorretta da motivazione meramente apparente.
Il principio è ribadito richiamando la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nozione di gravi ed eccezionali ragioni comprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a un’enunciazione astratta o non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge. Viene espressamente esclusa la sufficienza del richiamo alla peculiare natura del caso.
Ricorso principale e ricorsi incidentali sono pertanto accolti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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