Giudicato esterno e difese in appello nel processo tributario: rigetto (Cass. civ. Sez. V n. 13732 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il divieto di proporre nuove eccezioni in grado di appello, posto dall’art. 57, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda esclusivamente le eccezioni in senso tecnico, cioè gli strumenti con cui si fa valere un fatto modificativo o estintivo della pretesa fiscale, e non le mere argomentazioni difensive con cui l’Amministrazione contesti le censure già dedotte in primo grado. L’eccezione di giudicato esterno, avendo carattere pubblicistico, attiene a un profilo normativo e non fattuale, non è soggetta a preclusioni quanto alla sua allegazione e deve ritenersi rilevabile d’ufficio. Il giudice del merito non è tenuto a esaminare ogni argomento difensivo, essendo sufficiente che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; resta esclusa, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., qualsiasi rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Le domande e le eccezioni non esaminate dal giudice di primo grado perché assorbite, ove non riproposte nei termini dell’art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992, si intendono rinunciate e la relativa statuizione, non impugnata, forma giudicato interno.

Il Fatto

Un contribuente, comproprietario di un terreno censito come bosco ceduo ma inserito dal piano urbanistico comunale in un comparto edificatorio di tipo perequativo, riceveva un avviso di accertamento con cui il Comune pretendeva il pagamento dell’IMU per l’anno 2015, sul presupposto del riconoscimento di diritti edificatori spendibili in altra zona del comparto.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo la questione coperta da giudicato esterno formatosi su pronunce relative alle annualità 2008 e 2009. La Commissione tributaria regionale della Campania ribaltava la decisione: il giudicato non era estensibile per il mutamento della situazione di fatto, l’avviso era adeguatamente motivato e le ulteriori domande non riproposte in appello dovevano ritenersi rinunciate. Il contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso. In via preliminare osserva che la memoria ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ. può solo illustrare o chiarire ragioni già svolte, non integrarne il contenuto né dedurre nuove eccezioni implicanti accertamenti di fatto, restando estranea alla fattispecie la sopravvenuta deliberazione consiliare richiamata, non pertinente alla situazione urbanistica dell’anno di imposta 2015.

Il primo motivo è infondato. Il Comune, contestando in appello la sussistenza del giudicato esterno, non ha proposto una nuova eccezione: il rilievo attiene al profilo normativo e non fattuale del giudizio e costituisce mera argomentazione difensiva ulteriore rispetto a quella di primo grado. Richiamando Cass. Sez. V n. 2413 del 2021 e Cass. Sez. VI/T n. 34662 del 2021, la Corte ribadisce che l’eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni e corrisponde a un interesse pubblico all’eliminazione dell’incertezza sulle situazioni giuridiche.

Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude l’apparente motivazione. Il vizio ricorre solo quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito, restando sotto il minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost.; resta invece irrilevante il semplice difetto di sufficienza, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. Il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento, potendo ritenersi implicitamente disattesi quelli incompatibili con l’impostazione della pronuncia.

Nel caso concreto il Giudice regionale ha chiarito perché il giudicato non potesse estendersi, valorizzando il mutamento della classificazione del vincolo idrogeologico e la variabilità delle emergenze fattuali, ha verificato la motivazione dell’avviso per relationem agli atti deliberativi e regolamentari e ha considerato rinunciate le domande non riproposte.

Il terzo e il quarto motivo, attinenti al merito della pretesa impositiva e alla pretesa natura non reale dei diritti edificatori, sono inammissibili: la statuizione di rinuncia, non impugnata con specifico motivo, ha formato giudicato interno, con la conseguenza che la sentenza impugnata è sul punto (sufficientemente argomentata e) preclusiva di ogni riesame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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