Splafonamento del plafond Iva e diritto al rimborso dell’esportatore abituale (Cass. civ. Sez. V n. 5778 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La non imponibilità di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 non riguarda la sussistenza del debito Iva, bensì la sua esecutività, in ragione della possibilità di estinzione satisfattiva mediante compensazione con i crediti dell’esportatore abituale. Ne consegue che l’acquisto in sospensione d’imposta oltre il plafond non priva il contribuente del diritto alla detrazione dell’imposta accertata e versata, né del diritto al rimborso. L’art. 60, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 disciplina la diversa ipotesi della rivalsa successiva e non è invocabile per negare il rimborso. La restituzione dell’imposta risponde al principio di neutralità dell’Iva, che impone di non lasciare inciso l’imprenditore da un tributo destinato a gravare sul consumatore finale.

Il Fatto

Una società esportatrice abituale aveva acquistato beni e servizi in sospensione d’imposta oltre il limite del c.d. plafond Iva, per un errore materiale consistito nell’aver conteggiato due volte una fattura nella determinazione del plafond disponibile. L’Agenzia delle Entrate aveva notificato avviso di accertamento, contestando l’acquisto senza pagamento dell’imposta in mancanza dei presupposti di legge, con irrogazione della sanzione poi ridotta per adesione. La società aveva pagato l’imposta accertata e le sanzioni in forma rateale e, dopo il tacito diniego di una prima istanza di rimborso, aveva ottenuto una pronuncia favorevole per la parte di imposta versata fino a una certa scadenza.

Per il residuo importo di maggiore Iva versato, la società aveva presentato nuova istanza di rimborso ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g), del d.P.R. n. 546 del 1992, e, decorso il termine di art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 546 del 1992, aveva adito la giustizia tributaria. Rigettato il ricorso in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, qualificando lo splafonamento come violazione sostanziale ostativa alla detrazione e valorizzando il fatto che il pagamento era derivato da un accertamento, non da un adempimento spontaneo. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo l’omessa motivazione e la violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972.

La Motivazione della Corte

La Corte premette la ricostruzione del regime delle operazioni con Paesi extracomunitari, ispirato al principio della detassazione dei beni in uscita e dell’applicazione dell’Iva a quelli in entrata. Il meccanismo del plafond consente all’esportatore abituale di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’imposta nei limiti delle esportazioni registrate nell’anno precedente o nei dodici mesi precedenti. La sua ratio è evitare che gli operatori prevalentemente esportatori restino in permanente attesa del rimborso dell’eccedenza d’imposta.

La Corte distingue nettamente le fattispecie. Le ipotesi di cui alle lett. a) e b) dell’art. 8 concernono la sussistenza o insussistenza del debito Iva. La non imponibilità della lett. c), invece, attiene alla sola esecutività del debito, in ragione della possibilità della sua estinzione satisfattiva mediante compensazione con i crediti dell’esportatore abituale. Il plafond è, dunque, un semplice limite quantitativo monetario utilizzabile per effettuare acquisti in sospensione d’imposta. La Corte richiama sul punto i propri precedenti, tra cui Cass. 14 marzo 2012, n. 4022, Cass. 15 giugno 2018, n. 15835 e Cass. 15 luglio 2020, n. 14979.

Su questa base il Collegio giudica eccentrico il richiamo all’art. 60, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dall’art. 93, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012. Tale norma disciplina la rivalsa c.d. successiva del cedente o prestatore a seguito di accertamento e il conseguente diritto di detrazione del cessionario: ipotesi estranea al caso in esame, in cui il debitore d’imposta è direttamente il cessionario esportatore abituale. Il diverso termine di decadenza biennale ivi previsto non è quindi applicabile.

La Corte conferma la lettura della circolare n. 35/E del 2013 dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui, in caso di splafonamento, il soggetto passivo è il cessionario e da ciò sorge il credito Iva, che il contribuente può detrarre, riportare in eccedenza o chiedere a rimborso. La restituzione dell’imposta tutela il principio di neutralità, riconosciuto anche in ambito comunitario: il diritto alla detrazione previsto dagli artt. 167 e seguenti della direttiva 2006/112/CE è parte integrante del meccanismo dell’Iva e non può essere limitato in assenza di frode o abuso, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia, causa C-227/21; causa C-284/11; causa C-138/12; causa C-111/92).

Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e, decidendo nel merito, è accolto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Le specificità della materia giustificano la compensazione integrale delle spese dei giudizi di merito e di legittimità.

Nota della Redazione

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