Inerenza costi e abuso del diritto onere probatorio riesame del fatto (Cass. civ. Sez. V n. 5779 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte dirette e di detrazione I.V.A., la deducibilità dei costi e degli oneri richiede la loro inerenza all’attività di impresa, intesa come correlazione con l’esercizio dell’attività e non come giudizio di utilità; la relativa prova, in caso di contestazione dell’amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente. L’inerenza non può essere esclusa in virtù del solo giudizio sulla congruità del costo, salvo che l’amministrazione dimostri la macroscopica antieconomicità dell’operazione. In materia tributaria il divieto di abuso del diritto preclude i vantaggi fiscali ottenuti mediante uso distorto di strumenti giuridici in difetto di ragioni economicamente apprezzabili, ma l’abusività va esclusa quando ricorra una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, anche di natura organizzativa. La censura che contesti la ricognizione della fattispecie concreta e il convincimento del giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a un’associazione professionale un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, contestando costi non inerenti relativi a fatture emesse da una società in accomandita semplice e rettificando le detrazioni I.V.A. Altri due avvisi venivano notificati ai soci per i maggiori redditi da partecipazione.

I contribuenti impugnavano i provvedimenti davanti alla commissione tributaria provinciale, che accoglieva i ricorsi. L’appello dell’Ufficio era rigettato dalla commissione tributaria regionale, che riteneva provata l’inerenza dei costi e insussistente la finalità elusiva. L’Agenzia delle entrate proponeva allora ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Ufficio denunciava la violazione degli artt. 109 TUIR, 2697 e 2729 c.c., sostenendo l’erronea valutazione dell’inerenza dei costi in presenza di fatture e contratto generici. La Corte richiama i principi consolidati: la deducibilità esige la correlazione del costo con l’attività d’impresa secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa, con onere probatorio a carico del contribuente.

Il Collegio osserva che il contribuente può integrare il contenuto della fattura con altri elementi di prova e che la congruità del costo, di per sé, non condiziona il diritto alla detrazione, salvo prova della antieconomicità dell’operazione. Nel caso concreto la lettura dell’avviso di accertamento mostra che l’Ufficio aveva contestato i costi sotto il solo profilo della mancanza di prova dell’inerenza, senza dedurne l’inesistenza o la non congruità.

La Corte qualifica quindi la censura come volta a contestare la ricognizione della fattispecie concreta e non l’errata applicazione delle norme: si tratta di un vizio di motivazione che mira a una rilettura delle risultanze processuali, estranea al giudizio di legittimità. Il motivo è pertanto inammissibile.

Con il secondo motivo l’Ufficio lamentava la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dei principi in tema di abuso del diritto, per avere la commissione regionale escluso l’applicabilità della norma sui rapporti di parentela tra i titolari dell’associazione e i soci della società. La Corte ricorda che il divieto di abuso del diritto preclude i vantaggi fiscali ottenuti mediante uso distorto di strumenti giuridici, ma non integra elusione la scelta del trattamento fiscalmente meno oneroso quando persegue un reale obiettivo economico.

I giudici di merito avevano accertato, per stessa ammissione dell’Ufficio, che la società svolgeva la medesima attività anche per clienti diversi dall’associazione, escludendo così la sua costituzione al solo fine del risparmio fiscale, e avevano ravvisato nell’esternalizzazione ragioni economico-organizzative. Anche tale motivo punta a una rilettura degli atti preclusa in cassazione ed è inammissibile. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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