Stabilimenti balneari amovibili soggetti a IMU anche se rimossi a fine stagione (Cass. civ. Sez. V n. 12638 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le strutture realizzate dal concessionario di area demaniale marittima per offrire servizi balneari rilevano ai fini i.c.i./i.m.u. anche quando siano accertate come precarie e amovibili, purché presentino autonomia funzionale e reddituale. La loro eventuale rimozione temporanea per limitati periodi dell’anno non incide sulla durata del possesso, da quantificare secondo l’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011, poiché ciò che assume rilievo è la possibilità di costruire e mantenere la struttura, restando irrilevante la concreta produzione di reddito. Il giudice di merito che escluda l’imposta per il periodo di inidoneità reddituale dei manufatti viola la disciplina del presupposto impositivo. È invece fondata la censura di omessa pronuncia sulla questione, ritualmente riproposta, relativa alla decorrenza della rendita catastale per l’annualità anteriore alla sua determinazione.

Il Fatto

Una società concessionaria di un’area demaniale marittima ha impugnato l’avviso di accertamento i.m.u. relativo all’annualità 2012, concernente lo stabilimento balneare insistente sull’area in concessione. La contribuente ha contestato l’assenza del presupposto oggettivo del tributo, la natura stagionale delle strutture, rimosse a fine attività, e la necessità di assumere come base imponibile non la rendita catastale, determinata solo nel 2013, ma il criterio contabile. Il ricorso è stato accolto in primo grado per difetto del presupposto impositivo; in appello la Commissione tributaria regionale ha confermato l’accoglimento solo quanto alla quantificazione, escludendo la debenza per il periodo dell’anno in cui lo stabilimento, per imposizione del concedente, era inidoneo a produrre reddito. Avverso tale pronuncia il Comune ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla società con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il primo motivo del ricorso incidentale, concernente l’an dell’obbligazione tributaria e dunque pregiudiziale rispetto alle questioni di quantificazione. Richiamata la disciplina dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, che individua nel concessionario il soggetto passivo per le aree demaniali, e la sua estensione all’i.m.u. per effetto dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011, il giudice di legittimità si sofferma sulla nozione di fabbricato suscettibile di imposizione.

La questione è già stata risolta dalle ordinanze della Sezione Tributaria n. 9429 del 2019 e n. 7769 del 2023: le strutture per servizi balneari, pur se precarie e amovibili perché in legno, presentano comunque capacità reddituale e rilevano fiscalmente ai sensi dell’art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006. Tale lettura trova conferma nell’art. 2 del d.m. 2 gennaio 1998, che considera unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e dotati di autonomia funzionale e reddituale. La precarietà della struttura non ne esclude quindi la rilevanza impositiva.

Passando ai motivi del ricorso principale, la Corte li accoglie congiuntamente. L’art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011 individua il presupposto dell’imposta nel possesso di immobili, mentre l’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011 stabilisce che il tributo è dovuto per anni solari in proporzione ai mesi di durata del possesso, computando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno quindici giorni. Il possesso rileva dunque a prescindere dalla effettiva produzione di reddito, salve le esenzioni o riduzioni di legge, poiché la produzione di reddito non confluisce nel presupposto impositivo. Ne segue l’indifferenza della rimozione provvisoria: ciò che conta, in accezione tributaria, è la possibilità di costruire e mantenere la struttura, mentre solo una rimozione definitiva, sfociata in variazione catastale, assume rilievo.

È infine fondato il secondo motivo del ricorso incidentale. La Commissione regionale ha omesso di pronunciarsi sulla questione, riproposta in appello, relativa all’applicabilità all’annualità 2012 della rendita catastale determinata nel 2013, non potendosi configurare una decisione implicita in assenza degli accertamenti di fatto necessari. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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