Statuizione sulla sola competenza impugnabile con regolamento necessario (Cass. civ. Sez. I n. 20860 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza con la quale il giudice di primo grado si sia limitato ad affermare la propria competenza è impugnabile esclusivamente ed immediatamente con il regolamento necessario di competenza, nei modi e nei termini di cui all’art. 47 cod. proc. civ.; l’appello proposto contro tale sentenza è pertanto inammissibile. Una volta disposta la separazione delle cause, il regime di impugnabilità proprio della causa sulla quale il tribunale ha statuito sulla competenza non può essere esteso alla causa separata, che segue il proprio autonomo regime di gravame. La doglianza relativa alla regolazione delle spese della causa definita con pronuncia di improponibilità non è veicolabile con il regolamento di competenza, ma solo con i mezzi ordinari. La Corte di cassazione può correggere la motivazione ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. anche in presenza di un error in procedendo, ove l’omessa pronuncia investa questione di diritto infondata.
Il Fatto
Il fallimento di una società conveniva in giudizio due procedure concorsuali perché fosse dichiarata la nullità dell’atto di cessione di un ramo d’azienda e del successivo atto di integrazione, ovvero, in via gradata, l’annullamento, la risoluzione per inadempimento o la revoca, con condanna alla restituzione del ramo, al risarcimento dei danni e al pagamento di un indennizzo.
Il tribunale, con sentenza parziale, dichiarava improponibili le domande di nullità, annullamento e risoluzione, compensando le spese, e si dichiarava competente sulla sola domanda revocatoria, disponendone la separazione e sospendendone il giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. La corte d’appello dichiarava inammissibili l’appello principale e quelli incidentali, ritenendo la statuizione impugnabile solo con regolamento necessario di competenza. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 42 cod. proc. civ. e sull’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., e li ritiene infondati. Il passaggio decisivo è la ricostruzione del contenuto della decisione gravata: il tribunale aveva deciso in via definitiva la causa sulle domande di nullità, annullamento e risoluzione, mentre sulla causa separata, relativa all’azione revocatoria, si era limitato ad affermare la propria competenza, sospendendo il giudizio.
Rispetto a quest’ultima statuizione, l’unica declaratoria adottata riguardava la competenza. Non essendovi stata alcuna decisione sul merito, la corte distrettuale non poteva che applicare l’art. 42 cod. proc. civ., richiamando il principio per cui la sentenza che si limiti ad affermare la competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario, con conseguente inammissibilità dell’appello (Cass. 24681/2006; Cass. 16089/2018).
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari, la Corte osserva che il primo giudice non aveva adottato alcuna pronuncia sul merito, ancora pendente per effetto della sospensione: non poteva quindi essere introdotta un’impugnazione che lamentasse l’omessa pronuncia su questioni sollevate prima della definizione del giudizio. La censura è inoltre inammissibile per difetto di decisività rispetto al motivo di appello sull’erronea motivazione in punto di competenza, anch’esso veicolabile solo con il regolamento.
La Corte rileva poi un effettivo profilo di omissione: la doglianza sulle spese della causa definita con la pronuncia di improponibilità doveva essere esaminata dalla corte territoriale, non essendo impugnabile con il regolamento di competenza. L’omissione, tuttavia, non conduce all’accoglimento del ricorso, perché la censura era nel merito infondata: il primo giudice aveva motivato la compensazione con la complessità delle questioni trattate. La Corte può quindi correggere la motivazione ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., in ragione della funzione nomofilattica, anche in presenza di error in procedendo (Cass., Sez. Un., 2731/2017; Cass. 8561/2006).
Il ricorso principale e quello incidentale adesivo sono respinti; le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza delle procedure ricorrenti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.