Progressione economica endoarea e insussistenza delle mansioni superiori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16153 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema di classificazione del personale articolato per aree, introdotto dal CCNL Comparto enti pubblici non economici quadriennio 2006/2009, tutte le mansioni comprese nella medesima area sono considerate equivalenti. Le fasce retributive interne all’area costituiscono mere progressioni economiche e non implicano una diversità di contenuto delle mansioni assegnate, sicché l’attribuzione del livello economico superiore non consente di presumere lo svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001. Il lavoratore il cui inquadramento superiore sia stato revocato non ha titolo a differenze retributive per il periodo antecedente alla legittima assegnazione del livello, né è invocabile l’art. 2126 cod. civ., che presuppone la nullità del contratto e non la verifica della corrispondenza tra retribuzione percepita e retribuzione contrattualmente dovuta.
Il Fatto
Una lavoratrice dipendente dell’INPS otteneva, con decorrenza 31 dicembre 2006, l’inquadramento nella posizione economica C3 all’esito di una procedura selettiva bandita nel giugno 2008. A seguito di contenzioso promosso da altri partecipanti, la graduatoria finale veniva annullata in autotutela e l’inquadramento revocato; il livello C3 le veniva poi definitivamente riconosciuto con decorrenza 31 dicembre 2009. L’Istituto provvedeva al recupero delle differenze retributive corrisposte per il periodo intermedio mediante trattenute.
Il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento della domanda, condannava l’INPS a restituire le somme trattenute; la Corte d’appello di Lecce respingeva gli appelli di entrambe le parti, riconoscendo il diritto alla maggiore retribuzione dalla decorrenza originaria in forza dell’art. 2126 cod. civ. e presumendo lo svolgimento di compiti di adeguato livello. L’INPS ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, connessi, e li accoglie. Non è più in discussione la legittimità dell’annullamento in autotutela della graduatoria, né il diritto della lavoratrice alla retribuzione del livello C3 dal 31 dicembre 2009. Il thema decidendum riguarda il periodo anteriore, in cui l’attribuzione del livello non era operativa.
Sul piano giuridico, la Corte rileva che il CCNL 2006/2009 impone di considerare equivalenti tutte le mansioni inserite nella medesima area, superando le diversificazioni interne. Le fasce retributive rappresentano mere progressioni economiche. La tornata contrattuale ha anticipato la riscrittura dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, che nella versione novellata valorizza solo il criterio dell’equivalenza delle mansioni nell’ambito dell’area, senza che il giudice possa sindacarne la natura; nel pubblico impiego è inapplicabile l’art. 2103 cod. civ..
È quindi errato assimilare la progressione endoarea allo svolgimento di mansioni di maggior rilievo professionale. I criteri di meritevolezza richiamati dagli artt. 12 e 13 CCNL attengono alla qualità della prestazione e alle qualità personali del lavoratore, non al tipo di mansioni svolte.
La Corte ravvisa inoltre una contraddizione nella sentenza impugnata: da un lato conferma il rigetto della domanda di inquadramento C3 dal 31 dicembre 2006, dall’altro riconosce la maggiore retribuzione dalla stessa decorrenza. Sul piano logico, la presunzione è irrazionale perché riferita a un ambito cronologico antecedente all’assegnazione del livello e persino alla data di indizione della selezione.
Esclusa la violazione dell’art. 2126 cod. civ. — non si discute di nullità del contratto ma della corrispondenza tra retribuzione e mansioni — la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigetta la domanda di restituzione delle trattenute. Compensa integralmente le spese dei gradi di merito.
Nota della Redazione
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