Storno pagamenti POS mancati accrediti rimborso e cessazione materia contendere (ABF Collegio di Roma n. 1251 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel servizio di convenzionamento per l’accettazione di pagamenti mediante carta (acquiring), qualora l’intermediario abbia già accreditato al beneficiario gli importi delle transazioni contestate, al netto delle commissioni contrattualmente dovute, e abbia rimborsato il contributo versato per la presentazione del ricorso, la controversia deve essere dichiarata cessata per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio rileva d’ufficio la sopravvenienza, senza necessità di pronuncia nel merito, una volta che le pretese risultino integralmente soddisfatte. La valutazione riguarda tutte le domande proposte, compresa quella accessoria relativa alle spese del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’esercizio commerciale convenzionato, lamenta che l’intermediario avrebbe stornato e in un caso non accreditato tre pagamenti con carta disposti a suo favore via POS dai propri clienti: due nel 2022, di importo pari rispettivamente a 140,00 e 130,00 euro, e uno nel 2024, di 180,00 euro, per un totale di 450,00 euro. A sostegno produce le copie degli scontrini di avvenuta transazione. Espone di aver più volte segnalato il problema, senza riscontro o con esiti negativi.
Chiede pertanto l’accredito della somma dovuta e il rimborso delle spese sostenute. L’intermediario, nelle controdeduzioni, conferma che le tre operazioni erano state oggetto di uno storno implicito generatosi automaticamente dal terminale per momentanei problemi di linea. Riferisce di aver già riscontrato nel 2022 le richieste di recupero delle due transazioni dell’anno, invitando il ricorrente a rivolgersi alla propria filiale, e di aver poi provveduto, in via eccezionale, al rimborso degli importi al netto delle commissioni. Quanto alla transazione del 2024, ne sarebbe venuto a conoscenza solo con il reclamo dell’aprile 2025, cui ha dato riscontro, accreditando comunque la somma. Conclude per il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
La questione attiene alle modalità di esecuzione del servizio di pagamento di convenzionamento di operazioni di pagamento, con specifico riferimento all’asserito erroneo storno e al mancato accredito di tre pagamenti disposti mediante carta. In punto di diritto il Collegio richiama le pertinenti disposizioni del D.lgs. 11/2010, come modificato dal D.lgs. 218/2017 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD 2), e del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 sui requisiti della autenticazione forte del cliente, applicabili alle operazioni effettuate dopo il 14.12.2019.
Su questa base, il Collegio rileva anzitutto un dato processuale. Il ricorrente non ha contestato quanto rappresentato e documentato dall’intermediario in sede istruttoria, sicché deve ritenersi incontestato che quest’ultimo abbia medio tempore accreditato l’importo delle tre operazioni, detratte le commissioni contrattualmente dovute, oltre al rimborso di 20,00 euro per la spesa di presentazione del ricorso.
Gli elementi istruttori confermano i versamenti: in data 19.9.2025 l’importo di 177,32 euro a titolo di accredito della transazione del 2024, ottenuto detraendo dal valore nominale di 180,00 euro le commissioni di acquiring; in data 23.9.2025 l’importo complessivo di 286,00 euro, comprensivo dell’accredito delle due transazioni del 2022, al netto delle commissioni, e del rimborso della spesa di 20,00 euro.
Alla luce di tale sopravvenienza, il Collegio ritiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente a tutte le domande proposte, compresa quella avente ad oggetto il rimborso del contributo versato. Le pretese del ricorrente risultano infatti integralmente soddisfatte, con conseguente venir meno dell’interesse a una pronuncia nel merito.
Nota della Redazione
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