Eccesso di potere giurisdizionale escluso se il Consiglio di Stato interpreta la (Cass. Sez. Un. n. 33346 del 20.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La negazione in concreto della tutela della situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali da parte del giudice amministrativo, non integra eccesso di potere giurisdizionale per rifiuto di giurisdizione ai sensi dell’art. 111, comma ottavo, Cost., perché l’interpretazione delle norme costituisce il proprium della funzione giurisdizionale. Il vizio di sconfinamento nella sfera riservata al legislatore è configurabile solo quando il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata; non quando si sia limitato al compito interpretativo, anche se questo abbia comportato stravolgimento delle norme o un provvedimento anomalo, profilandosi in tal caso un mero error in iudicando. L’ammissibilità del sindacato delle Sezioni Unite non è in rapporto con la gravità dell’errore interpretativo, che resta confinato nei limiti interni della giurisdizione amministrativa.
Il Fatto
Un ente locale ha impugnato davanti alle Sezioni Unite la sentenza del Consiglio di Stato che, riformando la pronuncia di inammissibilità del TAR Emilia-Romagna, aveva rigettato il ricorso di primo grado avverso la delibera con cui l’Autorità d’ambito territoriale aveva respinto l’istanza di riconoscimento dei requisiti richiesti per continuare a gestire il servizio idrico integrato in forma autonoma ed in economia.
Il ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ha denunciato l’eccesso di potere giurisdizionale per rifiuto di giurisdizione e per sconfinamento nella sfera riservata al legislatore, sostenendo che il giudice amministrativo, escludendo in astratto la riconducibilità delle gestioni autonome esistenti a quelle non legittimate da un previo titolo, avesse eliso la natura di sanatoria della disposizione invocata.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile in tutta la sua articolazione. Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata da un’erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi eurounitari, non concretizza il rifiuto di giurisdizione, che si verifica invece nella diversa ipotesi in cui il giudice speciale affermi che quella situazione è in astratto priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione.
Nella specie, la Corte ha escluso un diniego in astratto della giurisdizione, poiché la decisione impugnata muove da un’articolata ermeneusi della disciplina e assume la nozione di gestioni esistenti in forma autonoma, connotata dalla necessità di un previo riconoscimento giuridico, a fattore presupposto della verifica delle caratteristiche richieste ai fini della salvaguardia. Si tratta, dunque, di negazione in concreto della tutela, frutto di un accertamento dell’esistenza solo di fatto della conduzione del servizio, e non di una negazione astratta.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui lo sconfinamento nel potere legislativo è configurabile solo allorché il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete. L’ammissibilità del sindacato non è in rapporto con l’intensità del presunto errore interpretativo, restando quest’ultimo nei limiti interni della giurisdizione amministrativa.
Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha ricostruito il quadro della disciplina di riferimento ricavandone il principio di unicità della gestione, alla luce del quale ha interpretato la disposizione applicata. La lettura proposta dal ricorrente non si impone come l’unica predicabile, e la stessa lettera della legge dà evidenza non già a una misura di sanatoria, bensì di salvaguardia, in linea con un indirizzo già espresso dalla giurisprudenza amministrativa. Neppure le pronunce richiamate a sostegno delle ragioni del ricorrente hanno consentito di ritenere inibita la verifica sull’esistenza della gestione autonoma.
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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