Studi di settore, grave incongruenza necessaria anche dopo la finanziaria 2007 (Cass. civ. Sez. V n. 15344 del 31.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento basato sugli studi di settore, il presupposto della grave incongruenza previsto dall’art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993, convertito con modificazioni dalla l. n. 427 del 1993, è necessario anche per gli avvisi di accertamento notificati dopo il 1° gennaio 2007. L’art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998 continua a richiamare il citato art. 62-sexies, che pertanto non può ritenersi implicitamente abrogato. La modifica dell’art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998 operata dall’art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006 è priva di portata innovativa e assolve una funzione di mera semplificazione e coordinamento normativo, secondo una lettura sistematica e costituzionalmente orientata.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento ai fini II.DD. e IVA emesso dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di un contribuente esercente attività di gestione di albergo e ristorante. L’atto impositivo si fondava sui risultati degli studi di settore.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 3298/25/2017, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo che la ripresa non fosse giustificata dalla presenza di gravi incongruenze nella contabilità. Avverso tale decisione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende in via preliminare l’eccezione di inammissibilità formulata dal contribuente. Il ricorso dell’Agenzia, osserva il Collegio, non sollecita un riesame di questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità, ma deduce la violazione di legge in relazione ai presupposti applicativi degli studi di settore.

Nel merito, il motivo è infondato. L’Agenzia sosteneva che, per effetto della legge finanziaria 2007, lo scostamento dei dati dichiarati rispetto ai risultati degli studi di settore fosse sufficiente a configurare la grave incongruenza di cui all’art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993. La Corte respinge questa lettura.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza — Cass. Sez. V n. 18249 del 24.06.2021, conforme a Cass. Sez. V n. 8854 del 29.03.2019 — e conferma che il presupposto della grave incongruenza resta necessario. L’art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998, pur dopo le modifiche dell’art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006 in vigore dal 1° gennaio 2007, continua a fare riferimento all’art. 62-sexies, che non può quindi ritenersi implicitamente abrogato.

La Corte aggiunge, richiamando Cass. Sez. V n. 20608 del 27.06.2022, che la modifica dell’art. 10, comma 1, è priva di portata innovativa. Essa risponde a una funzione di mera semplificazione e coordinamento normativo, in ragione dell’abrogazione dei commi 2 e 3 del medesimo art. 10 ad opera dell’art. 37, comma 2, lett. b, d.l. n. 226 del 2006 e dell’estensione della tipologia di accertamento a prescindere dalla contabilità adottata.

La Corte riconosce che la motivazione della CTR va corretta ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui ritiene la novella inapplicabile perché l’anno di imposta sarebbe anteriore al 1° gennaio 2007. Nell’esito eziologico, però, la decisione è conforme ai principi richiamati: essa richiede all’Agenzia di evidenziare in concreto che l’accertamento è scaturito da uno scostamento significativo tale da ribaltare l’onere probatorio a carico del contribuente, onere rimasto non assolto secondo un accertamento in fatto non revocabile in questa sede. Il ricorso è rigettato e le spese di lite sono compensate in ragione dell’evoluzione della giurisprudenza sopravvenuta all’incardinamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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