Licenziamento per soppressione del posto e repechage: onere e periodo congruo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31308 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la soppressione della posizione lavorativa non è esclusa dalla redistribuzione di alcune delle mansioni in precedenza svolte dal dipendente fra gli altri lavoratori, purché la riorganizzazione aziendale risulti effettiva e le relative esigenze economiche siano dimostrate. L’obbligo di repechage impone al datore di lavoro una verifica individualizzante, commisurata alla qualifica e alle mansioni concretamente svolte, la cui prova grava su di lui. La valutazione del carattere “congruo” del periodo entro cui accertare la possibilità di ricollocazione costituisce un convincimento di fatto, riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato. È inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo che censuri il mancato espletamento della prova testimoniale senza trascrivere i capitoli e dimostrarne la decisività.

Il Fatto

La lavoratrice, dipendente della società dal 1988 con qualifica di impiegata e mansioni di segretaria di stabilimento, veniva licenziata nel febbraio 2022 per giustificato motivo oggettivo, in ragione della soppressione della posizione lavorativa annunciata a marzo 2020. La lavoratrice contestava la legittimità del recesso, deducendo comportamenti vessatori, il progressivo esautoramento delle mansioni, l’adibizione a mansioni inferiori e il rifiuto dell’offerta di riduzione dell’orario con assegnazione definitiva a mansioni di operaia.

Il Tribunale rigettava l’impugnazione e, con sentenza, l’opposizione della lavoratrice. La Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame. La lavoratrice ricorreva per cassazione con quattro motivi, deducendo vizi di violazione di legge e di omesso espletamento dell’istruttoria.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina i quattro motivi, tutti proposti ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., e li dichiara inammissibili. Il primo, da intendere come error in procedendo, è inammissibile per difetto di autosufficienza: la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere i capitoli di prova testimoniale e dimostrarne la decisività, poiché solo dall’esito di quella prova sarebbe potuta derivare con certezza una decisione diversa. La Corte rileva che le circostanze non trascritte, anche se confermate, non avrebbero avuto incidenza invalidante sul licenziamento.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che la censura tende a sollecitare una rivalutazione degli elementi istruttori, riservata al giudice di merito e interdetta in sede di legittimità. Il fatto che la lavoratrice sia stata l’unica dipendente licenziata è giudicato neutro, poiché la prospettiva resta quella del licenziamento individuale. La soppressione del posto risulta provata perché non contestata.

Sul terzo motivo, relativo all’obbligo di repechage, la Corte conferma l’accertamento dei giudici del reclamo: le nuove assunzioni sono state valutate con giudizio individualizzante, tenendo conto della qualifica e delle mansioni della lavoratrice. In particolare, l’assunzione di un’altra dipendente è intervenuta sette mesi dopo il licenziamento, in un arco temporale ritenuto estraneo al periodo congruo di riferimento. Stabilire se un periodo sia congruo costituisce un convincimento di fatto, dipendente dal settore merceologico e dalla congiuntura economica.

Il quarto motivo, relativo al procedimento conciliativo di cui all’art. 7 L. n. 604/1966, è inammissibile perché sollecita una valutazione della prova documentale. La Corte territoriale ha ritenuto assolto l’onere probatorio, avendo l’indirizzo di posta elettronica utilizzato risultare indicato nel sito dell’ITL proprio per l’invio della comunicazione. La motivazione è sufficiente a sostenere la decisione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *