Subentro del curatore nell’azione revocatoria ordinaria anche in appello (Cass. civ. Sez. I n. 30969 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il curatore fallimentare ha diritto di subentrare nell’azione revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore, in forza della legittimazione accordatagli dall’art. 66 l. fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, anche in grado di appello e senza preclusioni di sorta. La diversa posizione di inerzia assunta in primo grado dal fallimento non costituisce abdicazione al diritto potestativo al subentro vantato dalla procedura. L’art. 221, comma 4, d.l. 34/2020 si applica anche all’udienza di discussione ex art. 281-sexies cod. proc. civ., sicché la sostituzione con il deposito telematico di note scritte è legittima ove la parte non abbia sollecitato la trattazione orale.

Il Fatto

La banca creditrice di una società poi fallita agisce per far dichiarare la simulazione assoluta degli atti con cui la società aveva alienato numerosi immobili a una compagine neo-costituita e dei successivi contratti di vendita a tre acquirenti. In via subordinata propone azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. Il Tribunale accoglie la domanda revocatoria.

La Corte d’appello, su appello principale del fallimento e di due acquirenti e appello incidentale dell’amministrazione giudiziaria, dichiara l’improcedibilità della domanda della banca originaria e, in parziale riforma, l’inefficacia degli atti di vendita ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ. La parte acquirente ricorre per cassazione con quattro motivi; l’amministrazione giudiziaria propone ricorso incidentale tardivo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’istanza di rimessione in termini del fallimento. La richiesta non è fondata: la parte istante ha riconosciuto di aver avuto notizia dell’errore di notificazione già dal dicembre 2021 e ha reagito quasi quattro anni dopo. L’istituto della rimessione in termini presuppone un errore ascrivibile a fattore impeditivo assoluto e incolpevole e impone l’immediata reazione della parte dal momento in cui acquisisce conoscenza degli elementi prima inaccessibili.

Quanto al primo motivo, la Corte ritiene infondata la tesi della nullità per violazione dell’art. 281-sexies cod. proc. civ. Il art. 221, comma 4, d.l. 34/2020 disciplina le “udienze civili” in termini di portata generale, riferendosi a tutte le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, compresa quella per la decisione a seguito di trattazione orale. La norma prevede inoltre un meccanismo di recupero dell’oralità affidato all’iniziativa delle parti, che nella specie non è stato attivato.

Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce il quadro giurisprudenziale: quando il curatore subentra nell’azione ex art. 66 l. fall. accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l’interesse ad agire dell’attore originario vengono meno. Poiché il fallimento può sopravvenire anche dopo la sentenza resa inter alios, non vi è preclusione al subentro in appello, neppure dinanzi a una diversa posizione assunta in primo grado. Si tratta dell’esercizio di un diritto potestativo della procedura, che si sottrae a termini decadenziali. L’atteggiamento iniziale va apprezzato rebus sic stantibus e si risolve in condotta neutra.

Il terzo motivo, relativo all’omesso esame di fatto decisivo e alla violazione degli artt. 2901, 2727 e 2729 cod. civ., è inammissibile. La valutazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza delle presunzioni è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione. Anche la doglianza sulle spese è inammissibile, rientrando la compensazione nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso principale e quello incidentale sono respinti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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