Spese del giudizio di legittimità liquidate sul disputatum e non sul differenziale (Cass. civ. Sez. II n. 4808 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, il valore della controversia da assumere a riferimento per l’individuazione dello scaglione tabellare è determinato dal disputatum, ossia dall’importo delle spese liquidate dal giudice dell’opposizione e impugnate dal ricorrente. Non rileva, a tal fine, il differenziale tra quanto riconosciuto in sede di rinvio e quanto liquidato in precedenza, né il cumulo degli accessori. Il giudice di rinvio che applichi i valori medi della tabella 13 allegata al D.M. n. 147/2022, con adeguata esplicazione della motivazione, tiene un comportamento conforme ai parametri. La mancata attribuzione dell’aumento del 50% per il deposito della memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. è giustificata quando il contenuto è meramente reiterativo dei motivi del ricorso.
Il Fatto
Un avvocato otteneva ingiunzione ex legge n. 89/2001 per l’importo di € 2.400,00 a titolo di indennizzo per l’irragionevole durata di un processo civile. Proposta opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89/2001, il decreto collegiale del 13.09.2021 parzialmente riformava il provvedimento opposto, liquidando € 3.960,00 di indennizzo e le spese secondo la tabella n. 12 allegata al D.M. n. 55/2014.
La cassazione di quel decreto veniva accolta con l’ordinanza n. 727/2023, che cassava con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione. In sede di rinvio, il giudice liquidava le spese del giudizio di legittimità in € 1.107,41 per compensi, € 78,00 per esborsi e € 203,17 per indennità di trasferta, applicando i valori medi della tabella 13. Il ricorrente ha impugnato questa statuizione.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione degli artt. 4, commi 1 e 5, D.M. n. 55/2014 e della nuova tabella 13, assumendo che lo scaglione di riferimento dovesse essere quello compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00, ricavato dal differenziale tra le somme liquidate per l’opposizione in sede di rinvio e quelle riconosciute nella relativa sede.
La Corte ritiene la censura infondata. Il valore della controversia era da commisurare all’importo delle spese liquidate dal giudice dell’opposizione e impugnate, quantificato in € 868,50 con il cumulo di esborsi e compensi, non venendo in rilievo gli accessori. Tale somma costituiva il disputatum oggetto di censura dinanzi alla Corte di cassazione. Il giudice di rinvio ha quindi legittimamente assunto lo scaglione fino a € 1.100,00.
Il collegio richiama il criterio del disputatum in conformità ai principi enunciati dalle Sezioni unite n. 19014/2007, seguite da Cass. n. 537/2011 e Cass. n. 27871/2017. La ricostruzione prospettata dal ricorrente è erronea in punto di diritto.
Quanto alla dedotta mancata liquidazione per il deposito della memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., la Corte osserva che il giudice di rinvio ha valutato la spettanza del compenso, negando però l’invocato aumento del 50% per il carattere meramente reiterativo dei motivi e il difetto di idonee confutazioni. Nel riconoscere € 1.107,41, il giudice si è mantenuto nell’ambito del quantum tabellarmente previsto.
Il ricorso è respinto. Nessuna pronuncia sulle spese, avendo il Ministero della Giustizia depositato un mero atto di costituzione senza svolgere concrete attività difensive. Non trova applicazione la normativa sul raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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