Specializzandi medici: remunerazione adeguata anche agli iscritti prima del 1982 (Cass. civ. Sez. III n. 14941 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla remunerazione adeguata degli specializzandi medici, fondato sull’inadempimento dello Stato alla trasposizione della direttiva 82/76/CEE, spetta anche in favore di chi ha iniziato il corso di specializzazione in anni accademici anteriori al 1982-1983, ma esclusivamente dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione. Il riconoscimento è subordinato alla condizione che la specializzazione sia comune a tutti gli Stati membri o ad almeno due di essi e menzionata negli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE. In tema di giudicato esterno, il titolo esecutivo giudiziale non si esaurisce nel documento che lo consacra, essendo ammessa l’interpretazione extra-testuale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti; l’accertamento dell’identità del diritto presuppone però l’indicazione specifica dei documenti allegati, a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

Il Fatto

Due medici, che avevano conseguito la specializzazione, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e vari Ministeri, chiedendo l’accertamento del diritto alla remunerazione per l’attività svolta durante il corso di specializzazione. Il Tribunale, riconosciuta la sola legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio, accolse la domanda e liquidò le somme in favore di entrambi, con interessi legali.

Avverso la sentenza proposero distinti appelli la Presidenza del Consiglio e uno dei medici. La Corte d’appello di Roma accolse l’appello della Presidenza nei confronti di uno solo dei ricorrenti, rigettandone la domanda, e rigettò per il resto le impugnazioni, escludendo il giudicato esterno invocato dall’Amministrazione. Entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione, poi riunito.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto disposto la riunione delle impugnazioni ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.. Passando al ricorso del medico, il primo motivo denunciava violazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE e delle direttive 75/362, 75/363 e 82/76, sostenendo che la remunerazione spetta anche a chi ha iniziato il corso prima del 31 dicembre 1982.

Il motivo è stato accolto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza euro-unitaria: la Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, cause riunite C-616/16 e C-617/16, ha affermato che la formazione iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino al 1990 va remunerata adeguatamente. Nella medesima direzione si è posta la successiva Corte di giustizia, 3 marzo 2022, causa C-590/202, che ha esteso il principio alle formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76 e proseguite dopo la scadenza del termine di trasposizione del 1° gennaio 1983.

Su queste basi, Cass. Sez. Un. n. 20278 del 2022 ha enunciato il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione in anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione della formazione, sempre che si tratti di specializzazione comune agli Stati membri. La Corte ha quindi esteso il riconoscimento anche a questa categoria di specializzandi.

Il secondo motivo, relativo al mancato calcolo di rivalutazione monetaria e interessi, è stato dichiarato inammissibile, perché la censura attiene al provvedimento del Tribunale e non alla sentenza impugnata. La Corte ha ricordato che, a seguito dell’aestimatio del danno operata dall’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, alla precedente obbligazione risarcitoria si è sostituita un’obbligazione di debito di valuta, rispetto alla quale gli interessi legali spettano solo dalla messa in mora o dalla notificazione della domanda, con esclusione di rivalutazione e interessi compensativi salvo rigorosa prova di circostanze diverse da quelle normali, nella specie non dedotte.

Quanto al ricorso della Presidenza del Consiglio, incentrato sul giudicato esterno, il motivo è stato rigettato. La Corte ha ribadito il principio di Cass. Sez. Un. 2 luglio 2012, n. 11066: il titolo esecutivo giudiziale ammette interpretazione extra-testuale. La ricorrente ha però omesso di indicare specificatamente i documenti allegati, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. Nel merito, il corso del presente giudizio risulta in “neonatologia e patologia neonatale”, mentre quello del precedente giudizio in “neonatologia”: l’indicazione diversa del corso di specializzazione vale a escludere l’identità del diritto e quindi l’esistenza del giudicato. La Corte ha quindi accolto il primo motivo, cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, e rigettato il ricorso della Presidenza, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

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