Notaio condannato oltre il thema devoluto in appello: ultrapetizione (Cass. civ. Sez. III n. 34994 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità contrattuale del professionista, il giudice d’appello che condanni il notaio al risarcimento di una posta di danno mai ritualmente devoluta alla sua cognizione viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L’ultrapetizione ricorre quando il giudice del gravame estende la propria decisione a un punto che nessuna parte ha validamente contestato con l’impugnazione, limitandosi le parti a contraddire sulla sola questione dedotta dall’appellante. La cognizione del giudice d’appello resta delimitata dai motivi ritualmente proposti, con conseguente cassazione della sentenza nella parte in cui abbia riconosciuto un importo non investito dal gravame. Il vizio è rilevabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione degli artt. 329, 342, 346, 347 e 112 c.p.c.
Il Fatto
Una società acquirente ha convenuto in giudizio il notaio rogante per sentir dichiarare la nullità del contratto di compravendita di due unità immobiliari e ottenere il risarcimento dei danni, per essersi il professionista sottratto alle verifiche catastali e all’accertamento delle trascrizioni pregiudizievoli. Il notaio ha chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice, che ha chiesto l’accertamento dei presupposti della rivalsa nei confronti dei venditori.
Il primo giudice ha condannato il notaio al pagamento delle somme corrispondenti ai pagamenti effettuati dalla società acquirente in favore dei venditori, accertando la responsabilità concorsuale di questi ultimi nella misura del 50%. In appello la Corte territoriale, in parziale accoglimento del gravame del notaio, ha ridotto la condanna a euro 80.000,00, pari alla caparra versata prima dell’intervento notarile. La compagnia assicuratrice ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 329, 342, 346, 347 e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva riconosciuto il risarcimento della somma di euro 80.000,00 a titolo di caparra, sebbene l’appello del notaio riguardasse la sola condanna di primo grado relativa all’importo di euro 125.000,00.
Il Collegio osserva come la Corte d’appello abbia condannato il notaio al pagamento della somma di euro 80.000,00 senza avvedersi che la sentenza di primo grado si era limitata ad accogliere la domanda risarcitoria in relazione al solo importo di euro 125.000,00, corrispondente ai pagamenti effettuati in favore dei venditori.
Nessuna specifica e ammissibile contestazione era stata sollevata dalla società acquirente in relazione al mancato riconoscimento, da parte del giudice di primo grado, dell’ulteriore posta risarcitoria di euro 80.000,00. Tutte le parti, in sede di gravame, si erano limitate a contraddire sulla sola questione dedotta dall’appellante, concernente la risarcibilità dei soli importi corrispondenti all’entità del mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile.
La Corte territoriale ha quindi illegittimamente esteso la propria decisione a un punto mai ritualmente devoluto alla sua cognizione. Il primo motivo è fondato e assorbe la seconda censura, relativa al nesso di causalità. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui è rimessa la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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