Subordinazione e indici sussidiari nel rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14394 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce elemento essenziale e indefettibile del rapporto di lavoro subordinato, nonché criterio discretivo rispetto al lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. Tale assoggettamento attiene alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione e non al solo risultato. Ove esso non sia agevolmente apprezzabile, il giudice può fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi — continuità della prestazione, rispetto di un orario predeterminato, percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, assenza di rischio e di una pur minima struttura imprenditoriale — che hanno però carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. La valutazione delle risultanze probatorie e dell’attendibilità dei testi resta riservata al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivata.

Il Fatto

Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la società per l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso nel periodo novembre 2012 – gennaio 2014. Il Tribunale di Arezzo aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Firenze, in riforma, l’aveva rigettata.

Secondo il giudice territoriale il quadro probatorio — un accordo commerciale e le deposizioni testimoniali — escludeva il carattere subordinato del rapporto, da ricondurre invece ad accordi commerciali intercorsi tra le parti e un terzo soggetto per l’attività nel settore del noleggio di veicoli. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, dichiarandoli inammissibili. Il primo involgeva la violazione di norme in tema di società di fatto; il secondo e il terzo la violazione dell’art. 246 cod. proc. civ., per l’ammissione della deposizione di un soggetto asseritamente incapace; il quarto la violazione dell’art. 183, comma 7, cod. proc. civ., per la riduzione dei capitoli di prova e del numero dei testi.

Il giudice di legittimità ha ribadito che la subordinazione postula la soggezione al potere direttivo, disciplinare e di controllo, quale criterio discretivo rispetto al lavoro autonomo (Cass. n. 4500 del 2007). Tale assoggettamento non è un dato di fatto elementare, ma una modalità di essere del rapporto, desumibile da un complesso di circostanze; in mancanza, si può ricorrere a elementi sussidiari di funzione indiziaria — continuità, orario predeterminato, compenso fisso, assenza di rischio e di struttura imprenditoriale — (Cass. S.U. n. 379 del 1999; Cass. n. 9623 del 2002; Cass. n. 13935 del 2006).

La Corte territoriale ha correttamente applicato tali parametri ed escluso, con rigoroso percorso logico-giuridico, l’esercizio del potere direttivo e la sussistenza degli indici sintomatici della subordinazione: valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità.

Quanto all’art. 246 cod. proc. civ., l’incapacità a deporre si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’art. 100 cod. proc. civ.: circostanza — la sussistenza di una società di fatto — mai sottoposta al giudice né accertata, e prospettata nel ricorso come nuova questione di diritto. La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti è poi potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile se congruamente motivato (Cass. n. 34189 del 2022; Cass. n. 11810 del 2016). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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