Interpretazione accordi aziendali in CIGS riservata al giudice di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4360 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione degli accordi sindacali aziendali è riservata al giudice di merito, in ragione della loro efficacia limitata, diversa da quella dei contratti collettivi nazionali: essa non è censurabile in cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., ma solo per vizio di motivazione o violazione dei canoni ermeneutici. Il motivo che, invocando la violazione di legge, si risolva in un mero dissenso motivazionale è pertanto inammissibile. All’inammissibilità del ricorso principale consegue, a norma dell’art. 334 cod. proc. civ., la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo, con addebito delle spese alla sola parte ricorrente principale.

Il Fatto

Un gruppo di dipendenti di una compagnia aerea, con mansioni di piloti appartenenti al personale navigante tecnico, conveniva in giudizio la società datrice di lavoro per contestare la propria collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria. Il Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava illegittima la collocazione e condannava la società al pagamento delle differenze retributive.

La Corte d’Appello, respingendo l’appello della società e accogliendo in parte quello incidentale dei lavoratori, confermava l’illegittimità della CIGS e riconosceva il risarcimento del danno alla professionalità, oltre al rimborso delle spese per il mantenimento del type rating. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; i lavoratori resistevano con controricorso e proponevano ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui la società deduce la violazione dei canoni di ermeneutica nell’interpretazione degli accordi sindacali aziendali di messa in CIGS. Il Collegio richiama la giurisprudenza costante secondo cui l’interpretazione degli accordi aziendali è riservata al giudice di merito, in ragione della loro efficacia limitata, e non è censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., salvo vizio di motivazione o violazione dei canoni ermeneutici.

Ne deriva che, nella parte in cui si invoca la violazione di legge per accordi che non hanno rango di contratti collettivi nazionali, il motivo è inammissibile. La Corte osserva che il giudice del merito ha ritenuto che la rimodulazione della prima CIGS dovesse coinvolgere anche i lavoratori che vi avevano aderito, includendoli nel circuito della rotazione. A tale interpretazione plausibile e coerente la società contrappone la propria, ma la censura si risolve in un mero dissenso motivazionale, non veicolabile in sede di legittimità.

Il secondo motivo, incentrato sulla mancata prova del richiamo in servizio per rotazione, è parimenti inammissibile: spettano al giudice di merito la selezione e la valutazione delle prove, con la facoltà di escluderne la rilevanza anche implicitamente. Il terzo motivo, che deduce l’omessa pronuncia sulla dismissione di alcuni aeromobili, non regge: dalla trascrizione del motivo di appello emerge la deduzione di una circostanza di fatto, e non di una domanda o eccezione, con conseguente preclusione derivante dalla doppia conforme.

Anche il quarto motivo è inammissibile, perché non centrato sulla corrispondente ratio decidendi. La Corte precisa che non si tratta di applicazione del principio di non contestazione, ma di operazioni aritmetiche basate su tabelle retributive, secondo i criteri consolidati per il risarcimento del danno da illegittima collocazione in CIGS, commisurato ai sensi dell’art. 1223 cod. civ. all’entità dei compensi che il lavoratore avrebbe maturato.

Dichiarato inammissibile il ricorso principale, la Corte applica l’art. 334 cod. proc. civ.: il ricorso incidentale tardivo perde efficacia. La soccombenza è riferita alla sola parte ricorrente principale, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto; il controricorrente, il cui ricorso incidentale sia divenuto inefficace, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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