Spese di opposizione a cartella distinte tra ente impositore e agente riscossione (Cass. civ. Sez. II n. 3817 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione delle spese del giudizio di opposizione a cartella esattoriale occorre distinguere l’ipotesi in cui l’annullamento sia addebitabile esclusivamente alla condotta dell’ente impositore dall’ipotesi in cui sia addebitabile esclusivamente alla condotta dell’agente della riscossione. Mentre nel primo caso l’obbligo di pagare le spese può estendersi in via solidale all’agente della riscossione, che avrà regresso verso l’ente impositore, nel secondo caso è da escludere che tale obbligo si estenda in via solidale all’ente impositore, perché ciò equivarrebbe a invertire la sequenza causale nell’imputazione delle spese. La compensazione delle spese nei rapporti tra parte privata ed ente impositore è giustificabile quando l’esito della lite sia stato cagionato dalla condotta dell’agente della riscossione. È inammissibile il motivo di ricorso che censuri un mero obiter dictum del giudice di merito.

Il Fatto

Nel 2016 una società proponeva dinanzi al giudice di pace opposizione avverso una cartella esattoriale nei confronti del Comune e dell’agente della riscossione. In primo grado la cartella veniva annullata per un motivo imputabile all’agente della riscossione, che veniva condannato alle spese.

La parte privata appellava censurando la mancata condanna in via solidale dell’ente impositore. Il Tribunale di Roma confermava la pronuncia anche sotto tale profilo. Proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, rimasti intimati gli enti. La trattazione era rimessa alla pubblica udienza.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la parte privata denunciava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il giudice di merito disposto l’implicita compensazione delle spese nel rapporto con l’ente impositore. Si sosteneva che, dopo la modifica del 2014, la compensazione sia ammessa solo nei casi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza e, per effetto di Corte cost. n. 77/2018, in altri casi di analoghe ragioni gravi ed eccezionali. Nel caso concreto, essendo la domanda accolta nel presupposto della legittimazione passiva concorrente, l’ente avrebbe dovuto essere condannato congiuntamente all’agente, poiché il diverso profilo incide solo nei rapporti interni tra i soccombenti.

Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 100 c.p.c., censurando l’affermazione secondo cui, avendo ottenuto la condanna del concessionario, la parte privata non avrebbe alcun interesse qualificato ad appellare.

La Corte esamina congiuntamente i motivi e li disattende. Nella liquidazione delle spese del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale è da distinguere, in linea con l’orientamento espresso da Cass. n. 7716/2022, l’ipotesi in cui la cartella venga annullata per ragioni addebitabili esclusivamente all’ente impositore dall’ipotesi in cui l’annullamento sia addebitabile esclusivamente all’agente della riscossione. Nel primo caso l’obbligo di pagare le spese può estendersi in via solidale all’agente, che avrà regresso verso l’ente (Cass. n. 15314/2017); nel secondo caso, ricorrente nella specie, è da escludere l’estensione solidale all’ente impositore, poiché equivarrebbe a invertire la sequenza causale nell’imputazione delle spese.

Su questa base il primo motivo è rigettato. Il secondo è inammissibile, perché indirizzato a censurare un mero obiter dictum. Il ricorso è rigettato; non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo le controparti svolto attività difensiva. Si dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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