Correzione dell’errore materiale su nomi delle parti e dispositivo (Cass. civ. Sez. III n. 14395 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione dell’errore materiale, disciplinato dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., è esperibile quando il provvedimento contenga inesattezze non derivanti da valutazioni giuridiche, ma da mere sviste nella redazione del testo. L’errore può investire sia l’indicazione delle parti sia il dispositivo, ed è emendabile con l’annotazione sull’originale del provvedimento ai sensi dell’art. 288, secondo comma, cod. proc. civ.. Al procedimento non si applica la liquidazione delle spese, avendo natura amministrativa e non contenziosa.
Il Fatto
Un ricorrente propone istanza di correzione di errore materiale nei confronti di una precedente ordinanza della Cassazione. Sostiene che il provvedimento, alla pagina indicata, riporti i nominativi delle controparti in ordine inverso rispetto all’epigrafe e che nel dispositivo la condanna alle spese sia riferita a un “ricorrente” al singolare, benché le ricorrenti di quel giudizio fossero tre.
Con ordinanza interlocutoria n. 22199 del 2022, la Corte aveva disposto che il ricorso fosse notificato alle controparti, rinviando la decisione a nuovo ruolo. Il ricorrente ha provveduto alla notifica; le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla verifica dei presupposti dell’istanza di correzione, verificando se le inesattezze denunciate integrino un errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ. o, al contrario, un vizio di valutazione sottratto a questo rimedio.
Il Collegio rileva che il provvedimento impugnato contiene effettivamente un doppio errore: quello relativo all’indicazione delle parti alla pagina contestata, a fronte della corretta intestazione in epigrafe, e quello relativo al dispositivo, ove le ricorrenti sono designate come se il ricorrente fosse uno soltanto. Si tratta di difformità interne al testo, che non implicano alcuna revisione del giudizio espresso.
Accertata la natura meramente materiale degli errori, la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione nei sensi auspicati, con contestuale ordine di annotazione. Il percorso argomentativo resta ancorato alla distinzione tra errore materiale e vizio di giudizio: solo il primo è emendabile con il procedimento in esame.
Quanto alle spese, la Corte esclude la liquidazione, qualificando il procedimento di correzione come di natura amministrativa. Nel dispositivo, infine, richiama l’art. 288, secondo comma, cod. proc. civ., disponendo che la presente ordinanza sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento corretto.
Nota della Redazione
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