Suicidio assistito, in parte illegittima la legge toscana (Corte cost. n. 204/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16, sulle modalita’ organizzative per attuare le sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 in tema di suicidio medicalmente assistito. La legge non e’ stata cancellata tutta: alcune parti restano, altre sono state annullate perche’ invadono competenze riservate allo Stato.
Il caso. La Toscana ha approvato una legge per organizzare il percorso del suicidio medicalmente assistito dentro il servizio sanitario regionale: una commissione multidisciplinare in ogni azienda sanitaria locale, la presentazione di un’istanza, la verifica dei requisiti, il parere del comitato per l’etica nella clinica, un protocollo sulle modalita’ di attuazione, il supporto tecnico e farmacologico, la gratuita’ delle prestazioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge davanti alla Corte costituzionale.
Il dubbio sollevato. Per il Governo il fine vita tocca l’ordinamento civile e penale e i livelli essenziali di assistenza, materie che l’articolo 117 della Costituzione riserva allo Stato. Una Regione non potrebbe fare da supplente in attesa della legge nazionale, perche’ le regole cambierebbero da territorio a territorio.
Il ragionamento della Corte. La censura rivolta contro l’intera legge non e’ stata accolta. Le Regioni possono dettare norme organizzative di dettaglio in materia di tutela della salute, e qui non c’e’ un vuoto normativo: le garanzie di fondo risultano gia’ dalle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 e dalla legge n. 219 del 2017, e valgono in tutta Italia. La legge toscana non crea un diritto riconosciuto solo in Toscana. La Corte ha poi esaminato la legge disposizione per disposizione.
Che cosa e’ stato annullato. E’ illegittimo l’articolo 2, che riportava nella legge regionale i requisiti di accesso fissati dalle sentenze della Corte: una Regione non puo’ cristallizzare nelle proprie norme principi che appartengono al diritto civile e penale. E’ illegittimo l’inciso dell’articolo 4, comma 1, che permetteva di presentare l’istanza tramite un delegato, perche’ la volonta’ deve essere espressa personalmente dal paziente. Sono illegittimi i termini stretti degli articoli 5 e 6, cioe’ i venti giorni per la verifica dei requisiti, i dieci giorni per le modalita’ di attuazione e i termini collegati per i pareri: tempi cosi’ rigidi impediscono gli approfondimenti clinici che la commissione puo’ ritenere necessari. E’ illegittimo l’articolo 7, comma 1, che imponeva alle aziende sanitarie supporto e assistenza: la Regione ha stabilito lei stessa un principio fondamentale. E’ illegittimo il primo periodo dell’articolo 7, comma 2, che qualificava queste prestazioni come livello di assistenza superiore ai livelli essenziali: quella categoria puo’ definirla solo lo Stato. E’ illegittimo l’articolo 7, comma 3, che consentiva di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento, formula incoerente perche’ nel suicidio assistito e’ la persona a somministrarsi da se’ il farmaco.
Che cosa resta. Restano in piedi l’articolo 1 sulle finalita’, l’articolo 3 sulla commissione multidisciplinare, con personale che vi partecipa su base volontaria, il resto dell’articolo 4, le restanti parti degli articoli 5 e 6, comprese quelle che assicurano il confronto diretto con l’interessato, la previsione per cui la Regione paga con risorse proprie, la gratuita’ delle prestazioni e la copertura finanziaria. Respinta anche la censura sulla sovrapposizione tra commissione regionale e comitati etici territoriali: svolgono funzioni diverse.
Cosa cambia in pratica. La Corte ha precisato che l’annullamento dell’articolo 7, comma 1, non toglie nulla alla persona che abbia superato la verifica: resta il diritto di ottenere dal servizio sanitario il farmaco, i dispositivi necessari all’autosomministrazione e l’assistenza sanitaria durante la procedura. Cadono invece le scadenze fisse: la richiesta va presa in carico con sollecitudine, ma la commissione puo’ prendersi il tempo utile agli accertamenti. L’istanza deve essere presentata dalla persona interessata, con gli strumenti della legge n. 219 del 2017, che consentono di esprimere la volonta’ anche a chi ha difficolta’ di comunicazione. Il personale sanitario deve poi verificare con speciale cura che la volonta’ sia ancora piena e consapevole al momento dell’esecuzione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/204