Penalità di mora senza limite di tempo: quando si ferma (Corte cost. n. 109/2026)
Con la sentenza n. 109 del 2026 la Corte costituzionale ha salvato l’articolo 614-bis del codice di procedura civile, nel testo anteriore alle modifiche del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. Le questioni sono state dichiarate non fondate “nei sensi di cui in motivazione”: la norma resta in vigore, ma va letta nel modo indicato dalla Corte.
Che cosa prevede la norma. L’articolo 614-bis riguarda le condanne a fare o a non fare qualcosa, cioè gli obblighi diversi dal pagamento di una somma di denaro. Su richiesta della parte, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione successiva o per ogni giorno di ritardo. La sua funzione, ricorda la Corte, è “anzitutto compulsoria e solo eventualmente sanzionatoria”: serve a fare pressione sul condannato perché esegua, non a risarcire un danno. Il provvedimento è già titolo esecutivo e il creditore calcola l’importo maturato nell’atto di precetto. Nel testo applicabile al caso non era previsto un termine di durata della misura.
Il caso. La vicenda nasce da una richiesta di risarcimento danni per un trattamento odontoiatrico su una paziente minorenne. I genitori avevano chiesto anche la restituzione di alcune radiografie. Il Tribunale di Brindisi ha confermato il sequestro giudiziario e, con ordinanza del settembre 2022, ha imposto al professionista il pagamento di 50 euro per ogni giorno di ritardo nella consegna. Il professionista sosteneva di aver già restituito le radiografie nell’ottobre 2019. La somma giornaliera ha continuato a maturare fino a un atto di precetto di 15.917,06 euro.
Il dubbio del giudice. Nel giudizio di opposizione al precetto, il Tribunale di Brindisi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. Il punto è questo: se chi dispone la misura non indica né un tetto massimo né una scadenza, la somma continua a crescere senza fine. Un vincolo del genere è stato ritenuto irragionevole e sproporzionato, in contrasto con gli articoli 3, 24, 41, 42 secondo comma, 111 e 117 primo comma della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il giudice chiedeva se un limite potesse essere fissato in un momento successivo.
Un profilo dichiarato inammissibile. La censura fondata sull’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non è stata esaminata nel merito. Il giudice non aveva spiegato perché la materia rientrasse nel campo di applicazione del diritto dell’Unione, come richiede l’articolo 51 della Carta.
La risposta della Corte. Le preoccupazioni del giudice non sono state liquidate: la Corte le definisce “non peregrine”. Ritiene però che il rimedio si ricavi già dal sistema, senza bisogno di cancellare la norma. Lo strumento è l’opposizione all’esecuzione prevista dall’articolo 615 del codice di procedura civile. Quando la misura è stata stabilita senza durata e senza limite di importo, e il protrarsi dell’inadempimento oltre un apprezzabile lasso di tempo ne rivela la concreta inadeguatezza, il giudice dell’opposizione può accertare, anche d’ufficio, che dopo un certo tempo l’efficacia persuasiva della misura è venuta meno. Su questa base fissa il limite temporale e quantifica la somma per la quale il creditore ha diritto di procedere. Non si tratta di rimettere in discussione le valutazioni già compiute in sede di cognizione: la verifica riguarda la forza esecutiva del titolo, non il contenuto del provvedimento.
Cosa cambia in pratica. Chi si vede applicare una somma giornaliera priva di scadenza non è obbligato a subirla per sempre. Nel processo cautelare restano il reclamo e la richiesta di revoca o modifica del provvedimento. In fase esecutiva la strada è l’opposizione all’esecuzione, nella quale far valere che la misura, oltre un certo momento, ha smesso di svolgere la sua funzione. La Corte non ha però stabilito che la somma si azzeri in automatico, né ha fissato un tetto valido per tutti: servono un’iniziativa del debitore e una valutazione caso per caso. Per le misure disposte dopo la riforma del 2022 il problema si pone in termini diversi, perché oggi il giudice può fissare fin dall’inizio un termine di durata.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/109