Messa alla prova dei minorenni e violenza sessuale (Corte cost. n. 203/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittimo l’articolo 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, cioe’ la norma che vieta la sospensione del processo con messa alla prova ai minorenni imputati di alcuni reati. Il divieto resta per la violenza sessuale e per la violenza sessuale di gruppo aggravate, ma cade quando il fatto rientra nei casi di minore gravita’.
Di cosa si parla. La messa alla prova e’ uno strumento del processo penale minorile. Il giudice sospende il processo e affida il ragazzo ai servizi minorili con un programma educativo costruito sulla sua situazione personale e familiare. Se la prova ha esito positivo, il reato si estingue. Fino al 2023 poteva essere disposta per qualsiasi reato. Il decreto-legge n. 123 del 2023, convertito dalla legge n. 159 del 2023, ha introdotto un elenco chiuso di reati per i quali la messa alla prova e’ esclusa: omicidio volontario aggravato, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo aggravate, rapina con alcune aggravanti.
I casi. La Corte ha riunito tre giudizi, due del Tribunale per i minorenni di Roma e uno del Tribunale per i minorenni di Bari. Gli imputati erano minorenni al momento dei fatti ed erano accusati di violenza sessuale o di violenza sessuale di gruppo aggravate. Avevano ammesso gli addebiti e avevano chiesto la messa alla prova, con indicazioni favorevoli dei servizi minorili. I giudici hanno scritto che, senza quel divieto, avrebbero potuto accogliere le richieste, ma il titolo di reato lo impediva in modo automatico.
Il dubbio dei giudici. Per i rimettenti un divieto assoluto legato al solo titolo del reato impedisce al giudice specializzato di valutare la personalita’ del singolo ragazzo e le sue possibilita’ di recupero. Da qui il contrasto con l’articolo 31 della Costituzione, che impone la protezione della gioventu’, con l’articolo 27 sulla funzione rieducativa della pena e con l’articolo 3, perche’ reati puniti anche piu’ severamente restano compatibili con la messa alla prova.
Il ragionamento della Corte. Le censure fondate sugli obblighi internazionali sono state dichiarate inammissibili: le ordinanze elencavano documenti sovranazionali e internazionali senza spiegare in che modo la norma italiana li violasse. Nel merito la Corte ha respinto la contestazione generale del divieto. Ha riconosciuto al legislatore un margine di scelta nel fissare i requisiti di accesso agli strumenti alternativi al processo, purche’ il procedimento minorile conservi la sua vocazione rieducativa. L’elenco e’ tassativo e riguarda reati gravi, spesso commessi da minori ai danni di altri minori: prevedere in ogni caso lo svolgimento del processo, con regole calibrate sul minore imputato, non e’ arbitrario. La Corte ha respinto anche il confronto con reati puniti piu’ pesantemente, come la strage o l’associazione mafiosa, perche’ quelle figure non sono omogenee a quelle in esame.
Il punto che cede. La norma diventa invece manifestamente irragionevole quando il divieto opera anche nei casi di minore gravita’ previsti dal terzo comma dell’articolo 609-bis del codice penale. Per quei casi la legge consente di ridurre la pena fino a due terzi. Se il diritto penale riconosce una gravita’ molto minore del fatto, non e’ coerente mantenere una presunzione assoluta di gravita’ che blocca in partenza ogni valutazione individuale. Le stesse ragioni valgono per la violenza sessuale di gruppo, per la quale l’attenuante e’ stata introdotta dalla sentenza n. 202 del 2025.
Cosa cambia in pratica. Il divieto resta pieno per la violenza sessuale e per la violenza sessuale di gruppo aggravate. Cade solo se il giudice riconosce l’attenuante dei casi di minore gravita’: in quella situazione il tribunale per i minorenni torna a poter esaminare nel merito la richiesta, valutando il fatto, le modalita’, i motivi, i precedenti e la personalita’ dell’imputato. Non nasce un diritto automatico alla messa alla prova: la decisione resta del giudice. Restano ostativi, e non toccati da questa pronuncia, l’omicidio volontario aggravato e la rapina nelle ipotesi aggravate indicate dalla norma.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/203