Sviamento di contributi comunitari e omessa comunicazione delle variazioni (Corte dei Conti Sez. III App. n. 277 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi pubblici cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il beneficiario è tenuto a comunicare all’ente erogatore ogni variazione tecnica o economica intervenuta nel progetto finanziato. La mancata comunicazione integra violazione delle prescrizioni del Regolamento UE n. 1260/99 e fonda la responsabilità erariale per dolo o colpa grave. Non assumono rilievo, a fini liberatori, né la corretta realizzazione degli investimenti rendicontati, né l’intervenuta iscrizione al registro delle imprese della nuova attività, né la destinazione delle somme percepite all’estinzione di esposizioni bancarie. Il cambio di localizzazione della ditta, in assenza delle condizioni previste dai bandi, costituisce autonoma violazione. Spetta al giudice contabile accertare la sussistenza dell’elemento soggettivo in relazione alla chiarezza delle prescrizioni violate.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Piemonte, con la sentenza n. 254 del 2021, ha condannato la titolare di una ditta individuale al risarcimento del danno in favore della Regione Piemonte e di una società finanziaria regionale. La condanna trae origine dall’avere la ricorrente ricevuto due sovvenzioni pubbliche cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dall’averle destinate a una diversa attività, senza informare l’ente erogatore.

Avverso tale sentenza è stato proposto appello, articolato in due motivi. Con il primo si è contestata la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa grave, valorizzando la comunicazione al registro delle imprese della variazione dell’attività, la corretta realizzazione degli investimenti e la rendicontazione delle spese sostenute, nonché il difetto di una clausola del bando sulla localizzazione. Con il secondo si è negato lo sviamento dell’attività economica e si è dedotta l’assenza di violazioni sulle condizioni dei bandi. La Procura Generale si è costituita nel giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti richiama anzitutto il quadro normativo di riferimento, costituito dal Regolamento UE n. 1260/99, che disciplina il finanziamento e impone al beneficiario il rispetto dei vincoli e degli obblighi connessi all’erogazione. A tale violazione commissiva, consistente nell’aver destinato i contributi a un’attività diversa, si aggiunge quella omissiva, consistente nel non aver comunicato all’ente erogatore la variazione tecnica e/o economica intervenuta nel progetto.

Il Collegio osserva che si è in presenza di prescrizioni a tal punto chiare da rendere configurabile l’elemento soggettivo, in termini di rappresentazione del fatto tipico e dei suoi effetti dannosi. Non vale, in senso contrario, la circostanza che la somma sia stata erogata solo a seguito della rendicontazione di spese già sostenute, né che il Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza abbia constatato la corretta realizzazione degli investimenti. Tali circostanze attengono al profilo fattuale del danno, non a quello soggettivo della condotta, e non assumono alcuna rilevanza sull’esistenza del dolo o della colpa grave. Il primo motivo di appello è pertanto rigettato.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che la deduzione dell’avvenuto reperimento di un altro settore produttivo ove indirizzare l’attività possa escludere la responsabilità. Il dato decisivo è l’impiego delle sovvenzioni in un’attività diversa da quella per cui erano state chieste e ottenute. Il Collegio sottolinea che non si è trattato di un semplice riorientamento imprenditoriale, bensì di un radicale mutamento diretto a svolgere un’attività diversa da quella finanziata, cessata subito dopo l’erogazione.

Neppure rileva la circostanza che, pur essendo stata iscritta la nuova attività in data 13.01.2011, l’attività di sviluppo software sarebbe rimasta come attività secondaria sino al 31.12.2012: ciò non esclude la responsabilità, che riposa sull’accertata omessa comunicazione delle variazioni al progetto. Analogamente inconferente è la deduzione secondo cui le sovvenzioni, ottenute a parziale rimborso di spese già sostenute, sarebbero state assorbite per estinguere esposizioni bancarie e fidi: ciò che rileva non è la destinazione delle somme, ma il rispetto dei vincoli e degli obblighi imposti dal bando. Anche la doglianza sul cambio di localizzazione e sull’asserito errore di imputazione della norma violata è infondata. La Corte conferma integralmente la sentenza di primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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